L’assegno unico per i figli, a partire dal 2022, sostituisce e ingloba diverse misure, tra cui gli assegni al nucleo familiare e assegni familiari, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori riconosciuti dai comuni, oltreché assegno di natalità e premio alla nascita.
L’assegno unico, introdotto dal Decreto Legge approvato il 18/11/2021, verrà attribuito secondo le composizione del nucleo e la condizione economica dello stesso, sulla base dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).
Tale agevolazione interesserà tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi.
A partire dal 1° gennaio 2022 i nuclei familiari in possesso dei requisiti di legge potranno presentare domanda all’INPS per ottenere l’assegno unico e universale. Lo stesso verrà erogato mensilmente a partire dal 1° marzo 2022 per ciascun figlio a carico, secondo gli importi e le maggiorazioni previste dal decreto legislativo approvato lo scorso 18 novembre dal Consiglio dei Ministri ed attualmente al vaglio delle Commissioni Parlamentari.
Secondo lo schema deliberato, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’assegno sarà erogato mensilmente per il periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, a seguito di specifica richiesta da presentare all’INPS, che provvederà anche al pagamento.
A CHI SPETTA L’AGEVOLAZIONE
L’assegno sarà riconosciuto ai nuclei familiari (di lavoratori sia dipendenti che autonomi) per ogni figlio:
Per il riconoscimento dell’agevolazione vengono considerati “figli a carico” quelli facenti parte del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE in corso di validità.
REQUISITI SOGGETTIVI DEL RICHIEDENTE
Oltre al “carico” dei figli, è necessario che il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per l’intera durata del beneficio, sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
- essere assoggettato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
VALORE DELL’ASSEGNO
La determinazione degli importi è basata sull’ISEE, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Si tratta di una certificazione rilasciata dall’INPS, che si ottiene attraverso alcuni canali online dell’istituto o recandosi presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale).
L’importo dell’assegno unico:
Sono inoltre previste delle maggiorazioni:
Allo scopo di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico, per le prime tre annualità è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, purchè sussistano entrambe le seguenti condizioni:
a) valore dell’ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 25.000;
b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente. Tale condizione è autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta (INPS successivamente provvede a verificare tale autodichiarazione e, in caso di dichiarazione mendace, revoca la maggiorazione).
L’importo della maggiorazione è da definirsi. Essa spetterà:
La maggiorazione non spetterà a decorrere dal 1° marzo 2025.
In caso di assenza della Dichiarazione ISEE, al nucleo familiare spettano gli importi minimi.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per il riconoscimento dell'assegno andrà presentata all’INPS (ente erogatore) a partire dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.
I beneficiari possono presentare domanda per il riconoscimento dell'assegno in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato.
La domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di figli minorenni ovvero dai figli maggiorenni in sostituzione dei genitori e per la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
L’assegno, che non è soggetto a prelievo fiscale, viene corrisposto direttamente dall’INPS al richiedente ovvero, a richiesta - anche successiva - in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda.
In caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno la modifica alla composizione del nucleo familiare dev’essere comunicata telematicamente all’INPS entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio. Il riconoscimento dell’assegno avverrà a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
La prestazione è corrisposta dall’INPS ed è erogata, mediante accredito su IBAN o bonifico domiciliato, al richiedente o – a richiesta, anche successiva –in misura pari tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato.
Con riguardo all’assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno si fa riferimento all’ISEE in corso di validità a dicembre dell’anno precedente.
Ricordiamo che il servizio di rilascio dell’ISEE è disponibile presso il 50&Più Caaf che opera nella sede di Confcommercio Vicenza (0444 964300) e nelle sedi mandamentali dell’Associazione.