RICERCA PRODOTTI : {{query}}

{{errore}}
mercoledì 12 gennaio 2022

News - Quarantena ridotta per i vaccinati ed estensione del Green Pass “rafforzato”

News - Super Green Pass, quali sono le regole da r

Cambiano le disposizioni sull'isolamento per chi entra a contatto "stretto" con un positivo. Le altre misure stabilite dal D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021

 

Il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 ha introdotto una serie di ulteriori misure urgenti in merito alle quarantene previste per i vaccinati e all’estensione del Green pass “rafforzato” (che si può ottenere a seguito del completamento del ciclo vaccinale o a seguito di guarigione dall’infezione Covid-19).

  • QUARANTENE
    Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

    Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

    Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

    Ricordiamo che rientra tra i CONTATTI STRETTI o “AD ALTO RISCHIO”:


    - una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
    - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
    - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
    - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
    - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei.
  • ISOLAMENTO DEI SOGGETTI CONTAGIATI
    La Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 precisa inoltre che per i soggetti contagiati, che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni purché gli stessi siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e a condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
  • GREEN PASS “RAFFORZATO”
    Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza (
    31 marzo 2022), si amplia l’uso del Green Pass “rafforzato” alle seguenti attività:
    - alberghi e strutture ricettive;
    - feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
    - sagre e fiere;
    - centri congressi;
    - servizi di ristorazione all’aperto;
    - impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
    - piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
    - centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

    Il Green Pass “rafforzato” è inoltre necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Condividi su Facebook Condividi su LinkedIn Stampa pagina