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mercoledì 12 gennaio 2022

News - Obbligo vaccinale per gli over 50

News - Super Green Pass, quali sono le regole da r

Dal 15 febbraio 2022 ultracinquantenni nei luoghi di lavoro con green pass “rafforzato”. Dal 1° febbraio green pass anche per accedere alle attività commerciali non di necessità

 

L’8 gennaio 2022 è entrato in vigore il decreto legge 7 gennaio 2022, n.1 con il quale sono state adottate “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore”.

Di seguito una breve illustrazione delle novità introdotte.

  • OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER SOGGETTI ULTRACINQUANTENNI
    Dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022 
    è previsto l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

    La disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022, fermo il termine del 15 giugno 2022.

    La vaccinazione può essere omessa o differita in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto di quanto stabilito nelle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione in esame. L’infezione da COVID-19 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della Salute.
  • GREEN PASS “RAFFORZATO” LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI
    A decorrere dal 15 febbraio 2022 i lavoratori ultracinquantenni del settore privato e del settore pubblico, soggetti al nuovo obbligo vaccinale, per accedere ai luoghi di lavoro e prestare attività lavorativa devono possedere e sono tenuti ad esibire il Green Pass “rafforzato” (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione da Covid-19).

    Ai lavoratori
    soggetti al nuovo obbligo vaccinale che accedono ai luoghi di lavoro senza Green Pass “rafforzato” verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 600 e i 1.500 euro (raddoppiata in caso di reiterata violazione), fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
  • SANZIONI PECUNIARIE PER INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO VACCINALE
    In caso di inosservanza del nuovo obbligo vaccinale
    per i soggetti che hanno compiuto cinquanta anni di età si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 nei seguenti casi:
    a) soggetti che, alla data del 1° febbraio 2022, non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
    b) soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e termini previsti con circolare del Ministero della salute;
    c) soggetti che, a decorrere dal 1° febbraio 2022, non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i previsti termini di validità delle certificazioni verdi.
  • ESTENSIONE DELL’IMPIEGO DEL GREEN PASS “BASE”
    Fino al 31 marzo 2022
    , inoltre, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito, sull’intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti in possesso di Green Pass “base”:
    - servizi alla persona (dal 20 gennaio 2022);
    - pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (escluse quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, che saranno individuate con DPCM, da adottarsi entro 15 giorni). Questa disposizione si applica dal 1° febbraio 2022 o dalla data di efficacia del DPCM citato, se diversa.

Si precisa che le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. L’attività di verifica che l’accesso ai servizi ed attività sopra indicate avvenga nel rispetto delle nuove prescrizioni è effettuata dai relativi titolari, gestori o responsabili.

 Il mancato rispetto delle disposizioni sopra citate comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro.

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