Con la circolare n. 22 dell’8 febbraio 2022, l’INPS ha comunicato la contribuzione per l’anno 2022 relativa agli artigiani e agli esercenti attività commerciali, compresi gli agenti e rappresentanti di commercio.
Per l’anno 2022, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto è pari a € 16.243,00.
Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Aliquote |
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni |
24,48% |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
23,28% |
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Contributo calcolato sul reddito “minimale” |
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni |
€ 3.983,73 |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
€ 3.788,81 |
Il contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di € 16.243,00 annui, in base alle citate aliquote, e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 48.279,00.
Per i redditi superiori ad € 48.279,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito |
Aliquote |
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Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni |
fino a € 48.279,00 |
24,48% |
superiore a € 48.279,00 |
25,48% |
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Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
fino a € 48.279,00 |
23,28% |
superiore a € 48.279,00 |
24,28% |
Anche per l’anno 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli agenti di commercio con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’INPS.
Si informa, inoltre, che non è stata apportata alcuna altra modifica al regime previdenziale agevolato, che risulta vigente anche per il 2022. Dunque, tale regime previdenziale agevolato, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2022 ai soggetti che già beneficiavano del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021, i quali - ove mantengano i requisiti per poter godere dell’agevolazione fiscale per l’anno 2022 - non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.