Dal Ministero del Lavoro arriva la risposta ad un quesito ricorrente: è possibile considerare il cosiddetto incaricato abituale alla vendita diretta a domicilio quale soggetto civilisticamente distinto dall’agente di commercio (e dalle altre figure professionali di cui alla L. n. 173/2005)?
Sull’argomento è intervenuta la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, a seguito di interpello presentato dall’Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori.
In particolare, il Ministero ha chiarito che l’art. 3 della Legge n. 173/2005 stabilisce che l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio può essere svolta con o senza vincolo di subordinazione e, qualora sia svolta in autonomia, il suo esercizio può essere anzitutto oggetto di un contratto di agenzia. Al di fuori di tale ipotesi, l’attività di vendita diretta a domicilio può essere svolta, sempre in regime di autonomia, “da soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese”. Stabilisce ancora la L. n. 173/ 2005 che l’attività è di natura occasionale “sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro”.
La previsione normativa lascia dunque intendere che l’attività di incaricato alla vendita a domicilio può essere svolta, in regime di autonomia, anche al di fuori di un contratto di agenzia, in maniera abituale o occasionale in forza di un semplice incarico “da una o più imprese”.
Occorre dunque specificare gli elementi che differenziano il contratto di agenzia da un semplice incarico alla vendita, anche ai fini di un corretto inquadramento previdenziale dei soggetti impegnati in tali attività.
In particolare, si evidenzia che l’incaricato abituale alla vendita diretta a domicilio, rispetto a chi è vincolato da un contratto di agenzia, opera a fronte di una semplice autorizzazione dell’impresa e non in forza di un mandato obbligatorio assunto stabilmente. Lo stesso non assume, pertanto, nei confronti dell’impresa alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale e non gode, nello svolgimento della propria attività, dell’esclusiva di zona, né è soggetto a vincoli di durata della prestazione e/o di raggiungimento di risultati di vendita.
In presenza di tali requisiti, da verificare sulla base dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, il venditore potrà legittimamente essere inquadrato quale incaricato abituale alla vendita, senza la necessità di ricorrere ad un contratto di agenzia, con conseguente obbligo di versamento contributivo alla Gestione separata INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.