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giovedì 05 maggio 2022

News - L’utilizzo delle mascherine dall’1 maggio 2022

News - Super Green Pass, quali sono le regole da r

Va ancora indossata nei luoghi di lavoro, sui mezzi pubblici e in altre specifiche circostanze

 

Con ordinanza del Ministero della Salute è stato previsto, a partire dall’1 maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 24/2022 - comunque non oltre il 15 giugno 2022 – l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi: 

 a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

È, inoltre, fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

L’Ordinanza del 28 aprile, poi, specifica che è raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro al momento è ancora vigente il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021, il quale prevede espressamente che “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore”.

Anche il recente tavolo tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, organizzazioni sindacali e associazioni del mondo datoriale ha confermato la linea della prudenza mantenendo il Protocollo in vigore fino al 30 giugno prossimo, nei luoghi di lavoro. La decisione sarà formalizzata a breve in un verbale ad hoc. Prima del 30 giugno è previsto comunque un nuovo giro di tavolo, un nuovo check, per una ulteriore valutazione che tenga conto dell'evoluzione della pandemia e di sempre possibili ricadute nel prossimo autunno.

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