Sulla possibilità di ottenere la liquidazione del patto di non concorrenza per un agente di commercio che cessa l’attività lavorativa per conseguimento della pensione, la giurisprudenza sembrava orientarsi nel senso di una risposta negativa, ma il caso di un nostro associato - assistito da F.N.A.A.R.C. Confcommercio Vicenza in un contenzioso con la propria azienda mandante - va nella direzione opposta: ovvero è possibile vedersi liquidato il patto di non concorrenza anche se il recesso dal rapporto di agenzia avviene per pensionamento. Ma vediamo come si è arrivati a questo risultato.
Iniziamo dal vedere quali erano i presupposti giurisprudenziali: il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 1109 del 9 luglio 2019, si è pronunciato sul diritto dell’agente che va in pensione ad ottenere l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale di cui all’art. 1751 bis del codice civile.
Con la sopra menzionata pronuncia il Tribunale di Velletri ha affermato che, qualora il rapporto di agenzia sia cessato per ragioni di pensionamento, salute ed età dell’agente, quest’ultimo non ha diritto ad ottenere anche l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale ex art. 1751 bis del codice civile, essendo pacifico che – a seguito del recesso per ragioni di pensionamento – l’agente non avrebbe più svolto l’attività.
La sentenza in commento è interessante, in quanto prende posizione su un tema su cui sussiste sia una lacuna normativa sia una lacuna della contrattazione collettiva, posto che né l’art. 1751 bis del codice civile, né gli Accordi Economici Collettivi prevedono espressamente il diritto dell’agente ad ottenere l’indennità per il patto di non concorrenza post-contrattuale nel caso in cui la cessazione del rapporto di agenzia avvenga per circostanze attribuibili all’agente medesimo, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione dell’attività.
Basandosi sul contenuto di questa sentenza, un’azienda mandante voleva esimersi dal riconoscere, all’agente pensionando nostro iscritto, l’indennità per patto di non concorrenza. Il nostro caso, tuttavia, si differenzia per alcuni aspetti da quello esaminato dal Tribunale di Velletri: in primis l’agente nostro assistito potenzialmente avrebbe potuto prestare ancora attività di consulenza nel settore di sua competenza presso altre aziende concorrenziali; in secondo luogo non bisogna dimenticare quanto in previsione all’art. 8 dell’Accordo Economico Collettivo del settore commercio, il quale dispone che “In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia. Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia. È esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale”.
Questi due aspetti hanno così permesso al nostro iscritto, che rivendicava il pagamento dell’indennità per patto di non concorrenza dalla sua mandante, di concludere un accordo di conciliazione molto vantaggioso dal punto di vista economico.
In sede stragiudiziale presso la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione costituita in F.N.A.A.R.C.- Confcommercio di Vicenza, e con l’assistenza e competenza del nostro sindacato, l’agente ha infatti ottenuto in tempi brevi il riconoscimento, da parte della preponente, della somma rivendicata a titolo di indennità per il patto di non concorrenza.