Il D.L. n. 36/2022 prevede l’estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica agli agenti e rappresentanti di commercio attualmente esenti ad eccezione - e comunque fino al 31 dicembre 2023 - dei soggetti che abbiano percepito ricavi non superiori a 25.000 euro nell’esercizio precedente (anno 2021 quindi). Ciò è motivato dal fatto che la mancata estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti che hanno diritto al regime forfetario implicava limitazioni nello svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione.
Va ricordato che, anche in caso di obbligo di invio delle fatture elettroniche, gli agenti e rappresentanti che adottano il regime forfettario continuano a non applicare l’IVA (e pertanto non devono procedere nemmeno alla trasmissione della comunicazione Iva trimestrale, cosiddetta “Lipe”) e le ritenute d’acconto.
Come noto, a dicembre 2021 l’Unione Europea ha autorizzato l’Italia a proseguire l’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria fino al 2024, con contestuale estensione dell’obbligo, a partire dal 1° luglio 2022, ai contribuenti in regime forfettario con ricavi annui superiori ai 25.000 euro. Ma come si deve comportare chi inizia l’attività nel 2022? Vediamolo da vicino.
L’art.18 c. 2 del D.L. n.36/2022 (“decreto PNRR 2”), ha abrogato l’esonero dall’emissione della fatturazione elettronica per i soggetti che si avvalgono:
Con il passaggio delle fatture emesse elettronicamente dal sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate, tale obbligo contribuisce certamente a dare maggiore trasparenza alle operazioni attive poste in essere dai predetti soggetti.
La novità, tuttavia, non entrerà in vigore per tutta la platea dei soggetti appartenenti alle categorie anzidette, poiché l’art. 18 c. 3 del predetto D.Lgs. n. 36/2022 ha previsto che essa decorrerà:
Pertanto, dal tenore letterale della disposizione, si evince che l’obbligo non scatterà per i titolari di partita IVA di cui alle tre categorie precedentemente citate, che hanno iniziato l’attività nel corso del 2022, nemmeno se hanno già superato la soglia di 25.000 euro.
Per agevolare la platea dei nuovi soggetti obbligati nella gestione di questo adempimento, che avrà sicuramente un forte impatto proprio nel periodo di maggior lavoro per i consulenti che li assistono, è stato previsto che per il trimestre luglio-settembre 2022 non saranno passibili di sanzioni le fatture elettroniche emesse entro il mese successivo dai soggetti minimi e forfettari.
Quindi, per esempio, le operazioni del mese di agosto 2022 potranno essere fatturate elettronicamente entro il mese di settembre 2022, ma, visto il richiamo all’art. 6 c. 2 del D.Lgs. n. 471/1997, l’agevolazione è rivolta solo ai soggetti minimi e forfettari. Infatti tale norma riguarda “il cedente o prestatore che documenta operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad IVA oppure soggette a inversione contabile art. 17 e 74 c. settimo e ottavo D.P.R. n. 633/1972”, per cui da tale differimento restano escluse le associazioni sportive dilettantistiche – enti terzo settore che hanno optato per il regime speciale IVA e imposte dirette art. 2 L. n. 398/2021.