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venerdì 30 settembre 2022

News - I requisiti per l’esercizio dell’attività di agenzia

News - Super Green Pass, quali sono le regole da r

Riepiloghiamo quanto prevede la normativa sull’accesso alla professione e il suo svolgimento

 

Quali sono i requisiti che devono essere posseduti da titolari di impresa individuale, legali rappresentanti di società, preposti e tutti coloro che svolgono l'attività a qualsiasi titolo per conto dell'impresa? Vediamoli da vicino.

Per quanto riguarda i requisiti morali:

  • non essere stato condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione o sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; sono ostativi anche i reati per i quali la pena sia stata patteggiata ai sensi degli artt. 444 e 445 CPP;
  • non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia.

Relativamente, invece, ai requisiti professionali:

  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di una laurea in materie commerciali o giuridiche;

oppure

  • aver frequentato, con esito positivo, apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni (il centro Esac Formazione organizza periodicamente questa tipologia di corso – ne parliamo più avanti);

oppure

  • aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque alle dipendenze di un’impresa con qualifica di viaggiatore piazzista, o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite (inquadrato in uno dei primi due livelli contrattuali), coadiuvante, titolare o amministratore di società con attività di vendita o somministrazione.

 

In caso il titolo di studio o l’esperienza professionale siano stati svolti all'estero è necessario il riconoscimento ai fini dell'accesso all'attività di agente e rappresentante. Per ottenerlo l’invito è di scaricare l'informativa e l’apposita  modulistica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Va tenuto conto poi che esiste un “diritto di stabilimento”, ovvero le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che esercitano regolarmente l'attività in tale Stato possono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere la medesima attività.

 

SANZIONI
Vediamo ora il capitolo relativo alle sanzioni nelle quali possono incorrere coloro che svolgono incarichi di agenzia.

Inibizione dell'attività
L'inibizione all'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio può avvenire nei seguenti casi:

  • per perdita di uno dei requisiti di onorabilità;
  • nei casi di incompatibilità;
  • quando intervenga un provvedimento di interdizione o inabilitazione;
  • per decesso del titolare, se subentrano nell'attività soggetti senza requisiti.

I provvedimenti di inibizione dell'attività sono annotati ed iscritti per estratto nella sezione REA del Registro Imprese
Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività è ammesso ricorso gerarchico al ministero dello Sviluppo Economico.

Sanzioni amministrative
Chiunque
 esercita l'attività di agente o rappresentante di commercio senza il possesso dei requisiti previsti dalla normativa è punito con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.065.
Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

 

VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI
Secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011, le Camere di Commercio ogni 5 anni avviano la verifica della permanenza dei requisiti in capo all’agente, precisamente:

  • dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio da parte delle imprese iscritte nel Registro Imprese e  dei loro preposti o soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa;
  • dei requisiti di idoneità per i soggetti iscritti nell’apposita sezione del R.E.A..

 

ATTIVITÀ INCOMPATIBILI
L'Agente o il rappresentante di commercio non può svolgere contestualmente:

A) attività di mediazione (immobiliare/merceologica) ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 204/1985
B) un'attività dipendente
 presso enti privati, associazioni o enti pubblici (esclusi i dipendenti pubblici autorizzati e in part-time al 50%).

ESAC FORMAZIONE organizza periodicamente corsi professionalizzanti per coloro che intendono esercitare l’attività di agente di commercio, fornendo la preparazione adeguata per il superamento dell'esame abilitante.

Per ulteriori informazioni relativamente le modalità di svolgimento del corso clicca qui oppure contatta Esac Formazione al numero 0444-964300. 

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