Quali sono i requisiti che devono essere posseduti da titolari di impresa individuale, legali rappresentanti di società, preposti e tutti coloro che svolgono l'attività a qualsiasi titolo per conto dell'impresa? Vediamoli da vicino.
Per quanto riguarda i requisiti morali:
Relativamente, invece, ai requisiti professionali:
oppure
oppure
In caso il titolo di studio o l’esperienza professionale siano stati svolti all'estero è necessario il riconoscimento ai fini dell'accesso all'attività di agente e rappresentante. Per ottenerlo l’invito è di scaricare l'informativa e l’apposita modulistica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Va tenuto conto poi che esiste un “diritto di stabilimento”, ovvero le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea che esercitano regolarmente l'attività in tale Stato possono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere la medesima attività.
SANZIONI
Vediamo ora il capitolo relativo alle sanzioni nelle quali possono incorrere coloro che svolgono incarichi di agenzia.
Inibizione dell'attività
L'inibizione all'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio può avvenire nei seguenti casi:
I provvedimenti di inibizione dell'attività sono annotati ed iscritti per estratto nella sezione REA del Registro Imprese
Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività è ammesso ricorso gerarchico al ministero dello Sviluppo Economico.
Sanzioni amministrative
Chiunque esercita l'attività di agente o rappresentante di commercio senza il possesso dei requisiti previsti dalla normativa è punito con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.065.
Alle medesime sanzioni sono soggetti i mandanti che stipulano un contratto di agenzia con persona non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI
Secondo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26.10.2011, le Camere di Commercio ogni 5 anni avviano la verifica della permanenza dei requisiti in capo all’agente, precisamente:
ATTIVITÀ INCOMPATIBILI
L'Agente o il rappresentante di commercio non può svolgere contestualmente:
A) attività di mediazione (immobiliare/merceologica) ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 204/1985
B) un'attività dipendente presso enti privati, associazioni o enti pubblici (esclusi i dipendenti pubblici autorizzati e in part-time al 50%).
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