In tema di giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, la gravità dell’inadempimento dell’agente deve essere parametrata alla durata del rapporto e tale da non consentire la prosecuzione provvisoria dello stesso.
Nel caso di specie, l’inadempimento dell’agente di commercio con esclusiva, durato sei mesi rispetto al contratto in essere da quattro anni, perché per questo periodo aveva venduto anche prodotti concorrenti con quelli dell’agente, non può essere considerato motivo di giusta causa di recesso dal contratto di agenzia. Questa è la decisione trascritta nella sentenza del Tribunale di Lucca n.318 del 3 aprile 2020.