Il trasferimento del mandato di agenzia anzitutto è l’operazione mediante la quale l’agente “passa” il proprio contratto ad un altro agente, contratto che pertanto continua con la mandante senza subire interruzioni.
Questa operazione, sia che il contratto di agenzia lo preveda, sia che non lo preveda, in base al codice civile richiede sempre il consenso del preponente (art. 1406 c.c.).
La mandante, dunque, deve essere consapevole che, di fronte all’eventuale comunicazione del proprio agente di aver “ceduto” o “passato” il contratto ad un terzo, egli può opporre il proprio rifiuto, o possa acconsentirvi apponendo, magari, talune modifiche contrattuali.
In particolare quando sia l’agente a voler cedere il proprio contratto, si possono configurare tre diverse ipotesi:
1) La prima è quella dove l’agente cede ad altro agente il contratto che ha con una agenzia (agente A ha contratto con agenzia X e lo cede ad agente B). In questo caso il rapporto di agenzia prosegue con il nuovo agente cessionario. Con tale operazione, all’agente cedente non è dovuta alcuna indennità per la cessazione del rapporto (Firr, indennità sostitutiva di clientela, indennità meritocratica), in quanto lo stesso prosegue (non vi è alcuna risoluzione) in capo all’agente cessionario, con decorrenza dalla data di stipulazione con l’agente cedente; di conseguenza le indennità spettano all’agente cessionario. In sostanza, il nuovo agente subentra nella posizione giuridica complessiva dell’agente originario, ossia in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal contratto ceduto, tra i quali è certamente ricompreso il diritto all’indennità di fine rapporto.
Riguardo all’indennità meritocratica, è lo stesso art. 1751 c.c. a precisare che: “l’indennità non è dovuta quando ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia”.
Si noti che la cessione del contratto da un agente all’altro è subordinata al consenso del preponente, senza il quale la cessione non può avere effetto. Questo perché tale operazione non è una cessione d’azienda, come quella descritta nel paragrafo precedente, ma è una cessione da agente ad altro agente del contratto che ha in essere con un’agenzia. Dunque, si applica l’art. 1406 c.c., il quale richiede il consenso del preponente.
2) Diverso è il caso in cui l’agente cede interamente la sua azienda ad altro agente (agente A ha vari contratti con varie agenzie X,Y,Z e li cede ad agente B). Divenendo il preponente il terzo contraente, egli può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa.
Anche in questo caso, il preponente non deve liquidare alcuna indennità (Firr, indennità sostitutiva di clientela, indennità meritocratica) al cedente perché il rapporto di agenzia, pur mutando la persona dell’agente, prosegue (non vi è alcuna risoluzione del rapporto), e il diritto alle indennità è in capo al nuovo agente cessionario. Quando in futuro, all’atto della risoluzione, avverrà la liquidazione, essa si farà considerando il periodo dall’inizio del rapporto con l’agente cedente.
3) L’ultimo caso è quello dove l’agente risolve il rapporto con il preponente e in seguito il preponente stipula un nuovo contratto con il nuovo agente. In questo caso, essendo che è l’agente a risolvere il rapporto di agenzia, gli spetta il Firr (perché una cessazione in effetti c’è al contrario degli altri casi), ma nulla gli è dovuto a titolo di indennità suppletiva di clientela, e tantomeno di indennità meritocratica. L’art. 13 dell’AEC dice, infatti, che l’indennità sostitutiva di clientela è dovuta all’agente solo se la risoluzione è ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente, o se le dimissioni dell’agente sono dovute e a sua invalidità permanente e totale, o per infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto, e infine in caso di conseguimento di pensione di vecchia Enasarco e/o Inps, o per circostanze attribuibili al preponente. Mentre riguardo l’indennità meritocratica, sempre l’art. 13 ne esclude l’erogazione quando è l’agente a recedere dal contratto.
Quindi in questo caso l’indennità viene persa dall’agente e nemmeno “passa” al nuovo agente.
L’agente deve, inoltre, dare il preavviso per la risoluzione del contratto.
La procedura Enasarco
La cessione del contratto di agenzia va comunicata anche all’Enasarco, compilando un modulo apposito, per informare della mutazione del preponente e quindi va indicato il nuovo soggetto che effettuerà il versamento dei contributi e l’accantonamento al Firr per gli agenti interessati.