Tanto l’AEC Commercio (Accordo Economico Collettivo) quanto l’AEC Industria disciplinano le variazioni del contenuto economico del contratto di agenzia, che possono derivare da modifiche della zona di competenza e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni, che il preponente può adottare unilateralmente.
Tipologie di variazione
L’AEC per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore del commercio prevede che le variazioni di zona o di prodotti (come può essere il caso del preponente che dia all’agente disdetta riguardo a determinati prodotti che egli tratta) o di clientela o della misura delle provvigioni possano essere effettuate in modo unilaterale della casa mandante e si considerano:
Ai fini del calcolo, va quindi preso come riferimento il dato delle provvigioni complessive che sono di competenza dell’anno precedente e a questo vanno sottratte le provvigioni derivanti dai prodotti oggetto della variazione.
Dal confronto fra i due importi, dunque, si ricava in quale misura percentuale tale variazione incide sul trattamento economico dell’agente.
Modalità di comunicazione della variazione
Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate senza preavviso e saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante. Nonostante non sia richiesta la forma scritta, è comunque consigliato utilizzarla ai fini della prova.
Le variazioni di media entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio (pena l’inefficacia della variazione) con un preavviso di almeno 2 mesi per gli agenti plurimandatari o 4 mesi per i monomandatari.
Da ultimo, le variazioni di sensibile entità che comportano una riduzione superiore al 20% del trattamento economico di competenza dell’agente nell’anno precedente, potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.
In quest’ultimo caso, qualora l'agente o il rappresentante comunichi entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza ad iniziativa della casa mandante. Di conseguenza, il preavviso per la variazione di sensibile entità si trasforma in preavviso di risoluzione ad iniziativa della mandante.
L’agente avrà diritto alle indennità di fine rapporto qualora opti per la cessazione del rapporto. Chiaramente, nulla gli sarà dovuto in caso di prosecuzione.
Si noti bene che il diritto a recedere ad iniziativa della mandante si acquisisce solo in caso di variazione sensibile. Se l’agente intendesse recedere a causa di una variazione lieve o media, il recesso verrebbe considerato di sua esclusiva volontà e non avrebbe diritto alle indennità di cessazione del rapporto (tranne il FIRR accantonato, che verrebbe comunque liquidato dalla Fondazione Enasarco).
Somma delle variazioni
È importante sapere che esiste una tutela particolare per l’agente in caso di variazioni plurime da parte della mandante.
Infatti, l’insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l'ultima variazione, è considerato come un’unica variazione, sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante. Il predetto periodo è prolungato a 24 mesi per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari.
Questa previsione dell’art. 2 dell’AEC è stata prevista per fermare la scorretta pratica con cui le mandanti compievano tante piccole variazioni al contratto di agenzia, finendo per svuotare il contenuto originario del rapporto e costringendo l’agente a recedere egli stesso, perdendo il diritto alle indennità di fine rapporto.
Ad oggi questo pericolo è superato, in quanto le variazioni di lieve e media entità si sommano, divenendo arduo per le mandanti eludere le modalità prescritte.
Esempio: se il preponente effettua una prima variazione con un’incidenza del 3% ed in seguito una seconda di incidenza del 4%, quest’ultima va sommata alla precedente per un totale pari al 7%. La variazione pari al 4% non sarà dunque di lieve entità, ma di media entità, comportando per la mandante l’obbligo di inviare una comunicazione scritta con l’ultima modifica imposta, dando un preavviso di 2 o 4 mesi a seconda della tipologia di agente.
Indennità sostitutiva del preavviso
Una particolarità riguarda la disciplina in caso di mancato rispetto del preavviso da parte della ditta preponente.
In luogo del preavviso per le variazioni di media e sensibile entità, è dovuta all'agente un' indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno solare precedente (o nei 12 mesi precedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione.
Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno solare precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno solare precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso.
Tipologie di variazione
Al pari dell’AEC Commercio, le tipologie di variazione nell’AEC per la disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nei settori industriali e della cooperazione sono le stesse, con la sola differenza che dicasi di media entità la variazione che incide oltre il 5% e fino al 15% e di rilevante entità la variazione che incide in misura superiore al 15% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero.
Modalità di comunicazione della variazione
Anche le modalità di comunicazione della variazione sono le medesime descritte, con l’aggiunta della dicitura che si fa salvo l’accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Inoltre, l’AEC Industria richiede la forma scritta per tutti i tipi di variazione, inclusa quella di tipo lieve.
Inoltre, un’altra sostanziale diversità riguarda il fatto che l’agente ha la possibilità, sempre entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, di non accettare sia le variazioni di media che quelle di rilevante entità. In entrambi i casi la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza ad iniziativa della casa mandante e l’agente avrà diritto alle indennità di cessazione del rapporto.
Somma delle variazioni
La disciplina della sommatoria delle variazioni è invece meno favorevole per gli industriali, tant’è che sono sommabili solo le variazioni di lieve entità, al contrario dell’AEC Commercio. Per il resto la normativa resta la stessa descritta in precedenza.
Indennità sostitutiva del preavviso
L’AEC Commercio prevede che all’agente è dovuta un’indennità sostitutiva nel momento in cui la mandante non rispetti il preavviso delle variazioni di media e sensibile entità, mentre l’AEC Industria nulla prescrive riguardo a tale fattispecie.
Il Tribunale di Pisa, però, con sentenza n. 281/2010 ha affermato che l’agente ha comunque diritto ad un risarcimento del danno per il mancato preavviso della casa mandante.
IN EVIDENZA: Variazioni unilaterali: validità a seconda dell’applicazione dell’AEC o del Codice civile
Le variazioni unilaterali riguardanti zona, prodotti, clientela e misura delle provvigioni sono legittime solo in caso di applicazione di un AEC da parte del preponente.
Se, invece, un contratto di agenzia non facesse riferimento alcuno all’AEC, ma unicamente al codice civile, le suddette variazioni sarebbero valide solo con il consenso di entrambe le parti (Cass. Sez. Lav. n. 11003/1997 e Tribunale Milano n. 4486/2005).
Una modifica unilaterale del preponente è da intendersi nulla per indeterminatezza dell’oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. e l’agente potrà recedere dal contratto per grave inadempimento o per giusta causa.
Difatti, secondo la Giurisprudenza, la determinazione di un elemento essenziale del contratto (come appunto le provvigioni) non può essere rimessa al libero arbitrio del preponente (Cass. Sez. Lav. n. 11003/1997; Trib. Milano n. 4486/2005; Trib. Bari 3 novembre 2010).