È stata pubblicata la circolare INPS con le linee guida per richiedere il bonus fino a 3.000 € per i lavoratori autonomi ed, in particolare, gli Agenti di Commercio colpiti dall’alluvione. La circolare fa riferimento al decreto alluvione n. 61 del 1 giugno 2023, in vigore dal 2 giugno, che contiene le misure a sostegno delle imprese coinvolte dalla tragica alluvione che ha colpito le regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche.
Per i possessori di partita IVA, tra cui gli agenti e i Rappresentanti di Commercio, sono stati stanziati circa 253 milioni di euro per il 2023.
A chi spetta il bonus alluvione?
Come specificato da INPS nella Circolare 54 del 8 giugno 2023, il contributo una tantum spetta ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano prevalentemente in uno dei Comuni alluvionati e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
A quanto ammonta l’indennizzo?
Il contributo è una tantum, ed è riconosciuto per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. È pari a 500 € per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni, fino ad un massimo di 3.000 €.
L’indennità viene erogata dall’ INPS a cui deve essere presentata domanda adeguatamente documentata.
Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima.
Per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
L’Inps ha reso noto che, qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere il raggiungimento del complessivo limite di spesa previsto dal D.L. n.61/2023, non si provvederà all’accoglimento delle ulteriori domande.
Indicazione dei periodi di sospensione
L’Inps fornisce le indicazioni utili all’inserimento, nella domanda, dei periodi di sospensione dell’attività, il cui inizio e fine devono essere dichiarati dal lavoratore richiedente, sotto la propria responsabilità.
In particolare:
Come fare domanda?
I potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione, possono presentare domanda all’INPS a partire dal 15 giugno ed entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, accedendo con le proprie credenziali nell’apposita piattaforma INPS, oppure rivolgendosi al Patronato Confcommercio (0444-964300).
La circolare non specifica l’obbligo di documentazione dei danni ma precisa che l’Istituto procederà con verifiche incrociate anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni e, nel caso di insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, avvierà la procedura di recupero, ferme restando le sanzioni, anche penali, legislativamente previste.