L’attività tipica dell’agente consiste nella promozione e conclusione di contratti di vendita in una determinata zona, come l’espressione dell’impiego di energie lavorative in un rapporto di collaborazione duraturo con il preponente. Benché questa attività costituisca in sé la principale obbligazione dell’agente, la controprestazione del preponente di corrispondere le provvigioni sorge unicamente a seguito del conseguimento del risultato, ossia in forza della conclusione di contratti.
Accanto alle citate obbligazioni principali, si verifica spesso che l’agente venga incaricato di svolgere attività accessorie a quelle tipizzate, come, ad esempio: la tenuta in deposito di prodotti del preponente, il controllo sull’andamento di filiali, la corretta esposizione e presentazione dei prodotti nei punti vendita, attività formative, attività di coordinamento delle attività commerciali, di informazione, così come ulteriori attività collegate all’evoluzione della distribuzione.
In genere, tali attività non risultano idonee ad alterare la causa tipica del contratto, determinando tuttalpiù un contratto complesso nel quale i singoli elementi causali si fondono in un’unica causa. In talune fattispecie, però, gli elementi aggiuntivi vanno a snaturare lo schema causale di quest’ultimo dando luogo ad un contratto a contenuto eterogeneo, risultante dalla sintesi di più modelli negoziali. In queste ipotesi, qualora vi sia la prevalenza degli elementi del contratto di agenzia, si vedrà applicata la disciplina di quest’ultimo; diversamente, nel caso in cui gli elementi accessori godano di una causa autonoma rispetto a quella tipica del contratto di agenzia, sussisteranno dei contratti collegati.
Sulla base di quanto detto, qualora si verificasse un’importante diminuzione dell’incidenza dell’attività tipica di promozione e vendita a favore di attività accessorie, deve ritenersi che il negozio stipulato originariamente tra le parti non sia più adatto a rappresentare il rapporto contrattuale. Conseguentemente le parti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di procedere ad una nuova stipula che tenga conto del mutamento delle circostanze poste in essere; occorrerebbe, quindi, fornire al rapporto una nuova forma contrattuale che mantenga salvo il carattere dell’autonomia, contraddistinguente il rapporto d’agenzia come peculiare figura di lavoro autonomo, quale specie del contratto d’opera ex art. 2222 e seguenti cod. civ..
Affinché tale stipula non comporti uno sconfinamento nel rapporto di lavoro subordinato, sarà opportuno tener conto delle rilevanti differenze caratterizzanti le due diverse forme di negozio.
Pertanto dal punto di vista astratto, nulla osterebbe alla stipula di un contratto di lavoro autonomo ex artt. 2222 cod. civ. e seguenti, caratterizzato da natura atipica e ibrida. In particolare, la causa di tale negozio potrebbe concretarsi nella prestazione di molteplici mansioni aventi carattere eterogeneo: attività di promozione e vendita ed attività accessoria verso un corrispettivo variabile.
Nello specifico, tale compenso potrebbe comporsi di due emolumenti:
Quindi nulla sembra esplicitamente opporsi alla possibilità di conclusione di un contratto di agenzia con l’espressa previsione di attribuzioni all’agente di minime somme attribuite con cadenza fissa e periodica.