Vediamo da vicino il tema del recesso del rapporto di agenzia per giusta causa, perché si tratta di un aspetto particolarmente importante in quanto determina, nel momento di crisi definitiva del rapporto, il pagamento o meno della c.d. indennità sostitutiva del preavviso (che, soprattutto per i rapporti di lunga durata, ha un impatto economico importante,) nonché della indennità c.d. meritocratica.
Va detto preliminarmente che il preavviso non è necessario nel caso in cui il recesso dal rapporto sia dovuto ad una c.d. “giusta causa” che non consenta in alcun modo la prosecuzione ulteriore del rapporto.
La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in numerose occasioni sul tema della “giusta causa” nel contratto di agenzia, sancendo il principio dell’applicabilità dell’art. 2119 c.c. dettato in tema di lavoro dipendente, con alcune precisazioni strettamente correlate alle caratteristiche del rapporto di agenzia: è stato così chiarito che si deve “tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza” (Cass. sent. n. 29290/2019). Tale principio trova costante applicazione anche nei giudizi di merito. Con un’ulteriore sentenza del 21.07.2021 la Corte di Appello di Roma ha accolto le doglianze di un agente riconoscendo la giusta causa di recesso per la violazione dell’esclusiva da parte della mandante che, in costanza di rapporto, aveva incaricato un altro rappresentante per la promozione dei medesimi prodotti e nella stessa zona assegnata all’appellante.