RICERCA PRODOTTI : {{query}}

{{errore}}
mercoledì 25 ottobre 2023

News - La disciplina retributiva nel rapporto di agenzia

News

Cosa prevedono gli Accordi Economici Collettivi e cosa accade quando le forniture al cliente continuano anche dopo lo stop della collaborazione

 

Il contratto di agenzia, disciplinato dall’art. 1742 c.c., si concretizza qualora una parte (l’agente) assuma stabilmente l’incarico retribuito di promuovere, per conto dell’altra (il committente), la conclusione di contratti in una zona determinata.

In termini analoghi l’agente di commercio  è definito, dall’Accordo Economico Collettivo per l’agenzia e rappresentanza commerciale -“chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona”- così come dalla Legge 12 marzo 1968, n. 316 istitutiva del ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio (art. 1, comma 2: “agli effetti della presente legge, l’attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate”).

Secondo quanto dettato dall’art. 1748 c.c. l’agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto di agenzia quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento; la remunerazione può consistere in un corrispettivo percentualizzato (provvigione) in base al volume degli affari definiti ovvero in misura fissa per ogni contratto concluso, indipendentemente dal suo ammontare.

Nel contratto di agenzia le parti possono concordare l’erogazione di un anticipo sulle provvigioni: in tal caso, allo scadere del periodo stabilito dalle parti, si calcolerà la differenza tra anticipi percepiti e provvigioni da percepire e saranno regolati saldi positivi o negativi con conguaglio periodico. In altre parole, un anticipo sulle provvigioni spetta e resta all’agente solo nella misura in cui questi maturi, nel periodo di riferimento, provvigioni pari o superiori ad esso.

L’art. 6, Accordo Economico Collettivo 30 luglio 2014, Settore Industria, prevede per l’Agente, in conformità al testo del Codice Civile, il diritto a percepire anche le cosiddette provvigioni “di durata”, ovvero per le vendite “a consegne ripartite” conseguenti a contratti conclusi durante il rapporto di agenzia ed eseguiti anche dopo la cessazione dello stesso senza limiti di tempo. La prassi operativa riconosce che le provvigioni su tali affari spettino sempre all’agente che abbia concluso l’affare o che comunque abbia promosso la stipulazione del contratto, anche successivamente alla conclusione del rapporto di agenzia fino a quando dura la fornitura o la consegna dei beni o dei servizi. Pertanto, se ci sono dei contratti in essere al momento della cessazione del rapporto con consegne da effettuare dopo la conclusione del rapporto, l’Agente ha sempre diritto a percepire i relativi compensi provvigionali.  E d’altra parte, ai sensi del citato art. 6 A.E.C. Industria, penultimo comma, e parimenti dall’art. 5, A.E.C Commercio, sesto comma, l’Agente ha diritto alla provvigione anche sugli affari “proposti” prima della cessazione ed accettati (e pertanto eseguiti) dopo tale data.

Pertanto, se l’Agente durante il rapporto di collaborazione ha raccolto o formulato una proposta contrattuale e la stessa è stata accettata ed eseguita dalla Preponente successivamente alla conclusione del contratto di Agenzia, nell’arco di sei mesi, salvo che nel mandato non venga convenuto tra parti un tempo maggiore, ha sempre diritto a percepire i relativi compensi provigionali.

Condividi su Facebook Condividi su LinkedIn Stampa pagina