Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, articolo 4 (c.d. Decreto Anticipi), di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 19 ottobre 2023 e da convertire entro il 17 dicembre 2023, ha introdotto la proroga di versamento del secondo acconto del 30 novembre 2023 e la possibilità di rateizzarlo.
SOGGETTI AMMESSI
Tale proroga è usufruibile dai soli contribuenti per cui sono valide le seguenti 3 condizioni:
Ai fini della verifica del superamento della soglia di 170.000 euro occorre fare riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 85 e 57 del Tuir, dichiarati per il periodo d’imposta 2022.
Tali soggetti potranno effettuare il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 entro il 16 gennaio 2024 (invece dell’originaria scadenza del 30 novembre 2023).
Rientrano nella possibilità di posticipo del versamento/rateizzazione anche le imposte sostitutive IRPEF, quali cedolare secca, imposte emergenti dal quadro LM (contribuenti in regime forfetario, di vantaggio), IVIE, IVAFE.
Gli stessi soggetti potranno inoltre rateizzare l’acconto dovuto fino a 5 rate mensili: la prima scadenza è fissata al 16 gennaio 2024 e le rate successive dovranno essere versate entro il 16 dei mesi successivi.
Le scadenze di versamento potranno quindi essere:
Resta confermata al 30 novembre 2023 la scadenza del versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale.
SOGGETTI ESCLUSI
Si precisa che lo slittamento della scadenza e la possibilità di rateazione non riguarda tutte le persone fisiche.
Infatti la scadenza del versamento del secondo acconto del 30 novembre rimarrà invariata per: