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giovedì 23 novembre 2023

News - Proroga e rateizzazione del secondo acconto IRPEF 2023

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Quali sono i soggetti interessati dal nuovo “calendario” dei versamenti

 

Il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, articolo 4 (c.d. Decreto Anticipi), di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 19 ottobre 2023 e da convertire entro il 17 dicembre 2023, ha introdotto la proroga di versamento del secondo acconto del 30 novembre 2023 e la possibilità di rateizzarlo.

SOGGETTI AMMESSI
Tale proroga è usufruibile dai soli contribuenti per cui sono valide le seguenti 3 condizioni:

  1. possesso di partita IVA;
  2. esercizio di attività in forma individuale (ad es. agenti di commercio);
  3. realizzazione di ricavi o compensi, nell’anno 2022, di importo non superiore a 170.000 euro.


Ai fini della verifica del superamento della soglia di 170.000 euro occorre fare riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 85 e 57 del Tuir, dichiarati per il periodo d’imposta 2022.

Tali soggetti potranno effettuare il versamento del secondo acconto IRPEF 2023 entro il 16 gennaio 2024 (invece dell’originaria scadenza del 30 novembre 2023).

Rientrano nella possibilità di posticipo del versamento/rateizzazione anche le imposte sostitutive IRPEF, quali cedolare secca, imposte emergenti dal quadro LM (contribuenti in regime forfetario, di vantaggio), IVIE, IVAFE.

Gli stessi soggetti potranno inoltre rateizzare l’acconto dovuto fino a 5 rate mensili: la prima scadenza è fissata al 16 gennaio 2024 e le rate successive dovranno essere versate entro il 16 dei mesi successivi.

Le scadenze di versamento potranno quindi essere:

  • Versamento unica soluzione: 16 gennaio 2024;
  • Rateizzazione da 2 a 5 rate: 16 gennaio 2024, 16 febbraio 2024, 18 marzo 2024, 16 aprile 2024 e 16 maggio 2024. Si ricorda che l’eventuale rateizzazione comporta l’applicazione di interessi nella misura dello 0,33% mensile.


Resta confermata al 30 novembre 2023 la scadenza del versamento dei contributi previdenziali
 dovuti dagli artigiani e commercianti per la quota eccedente il minimale.

SOGGETTI ESCLUSI
Si precisa che lo slittamento della scadenza e la possibilità di rateazione non riguarda tutte le persone fisiche

Infatti la scadenza del versamento del secondo acconto del 30 novembre rimarrà invariata per:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA che nell’anno 2022 hanno dichiarato compensi o ricavi superiori a 170.000 euro;
  • le persone fisiche non titolari di partita IVA individuale;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali o non commerciali;
  • i soci in trasparenza di società (di persone o di capitali),  anche se aventi fatturato inferiore a quello indicato come soglia.
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