Con la circolare INPS 7 febbraio 2024, n. 33, l’Istituto ha comunicato le aliquote contributive di artigiani e commercianti per il 2024.
I contributi devono essere versati, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
Le aliquote contributive previste per gli agenti di commercio, iscritti alla Gestione Commercianti, per il corrente anno risultano come segue:
Contribuzione sul minimale di reddito
L’ISTAT ha comunicato nella misura del +5,4%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023.
Conseguentemente, per l’anno 2024, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 18.415,00 euro.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo annuo calcolato sul reddito “minimale” risulta il seguente:
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato al mese risulta pari a:
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2024 per la quota eccedente il predetto minimale di 18.415,00 euro annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di 55.008,00 euro. Per i redditi superiori a 55.008,00 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.
– Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni:
– Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni:
Massimale imponibile di reddito annuo
Per l’anno 2024 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è pari a 91.680,00 euro.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2024, a 119.650,00 euro: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto risulta come segue:
– Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni:
– Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni: