In tema di contratto di agenzia, l’Agente, la cui esclusiva sia stata lesa dalla captazione dei clienti compiuta da agenti incaricati per una diversa zona dal medesimo preponente, ha il diritto al risarcimento dei danni di natura contrattuale nei confronti del preponente, venendo in rilievo una violazione degli obblighi inerenti l’esclusiva che derivano dal contratto e non dalla legge, potendo gli stessi essere esclusi pattiziamente, e dei danni di natura extracontrattuale verso gli agenti concorrenti (Massima ufficiale - Corte di Cassazione Sezione L Civile Ordinanza 10 maggio 2022 n. 14763). Prima di commentare la sentenza della Suprema Corte appare utile una breve digressione sulla storia processuale di merito.
La Corte d’appello di Firenze ha respinto la domanda proposta da un Agente generale di commercio con zona estesa su tutto il territorio di un comune italiano, di risarcimento del danno causato dagli sconfinamenti territoriali degli agenti generali di zone limitrofe, che era stata accolta in primo grado. La Corte di merito ha anche condannato l’Agente a restituire alla mandante una ingente somma di danaro, superiore ai 500.000 euro, versata in esecuzione della prima sentenza. Il tutto previo rigetto di molte eccezioni preliminari dell’Agente, di nullità della sentenza del Tribunale per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli agenti generali “sconfinanti” e di incompetenza per territorio del Tribunale adito.
L’Agente ha proposto corposo e dettagliato ricorso per Cassazione per una molteplicità di motivi, la proponente vi ha resistito con pari sostanzioso controricorso ed entrambe hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Le doglianze dell’Agente possono così riassumersi. La Corte di merito avrebbe commesso violazione e falsa applicazione degli articoli 1743, 1175, 1375, 1362 e ss., 1366, 1372 c.c., nonché degli articoli 6 e 7 dell’Accordo Nazionale Agenti, in relazione anche agli artt. 1362 e ss. c.c. nella misura in cui ha affermato che la preponente non sarebbe responsabile per gli sconfinamenti sistematici effettuati dai suoi agenti nella zona di esclusiva del ricorrente, né sarebbe responsabile per aver assegnato a questi agenti polizze indebitamente raccolte grazie a tali sconfinamenti, riconoscendo le relative provvigioni, sovra provvigioni e spettanze, in quanto con tale condotta la società si è di fatto avvalsa dell’operato di questi altri agenti violando il diritto di esclusiva. La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato.
Invero, come la stessa Suprema Corte molte volte ha affermato, il diritto di esclusiva, previsto dall’art. 1743 c.c., costituisce un elemento naturale e non essenziale del contratto di agenzia, con la conseguenza che esso può essere validamente derogato solamente per concorde volontà delle parti. Tuttavia, ove esso non venga esplicitamente (o anche tacitamente, per facta concludentia, secondo nuova giurisprudenza, costituita da comportamenti protratti nel tempo, che univocamente ed inequivocabilmente rendano esplicito l’accordo raggiunto), derogato dalle parti, vincola contrattualmente il preponente a non concludere direttamente gli affari oggetto dell’attività di impresa e a non avvalersi dell’opera di altri collaboratori per la promozione di tali affari nell’ambito della zona di esclusiva. Unica eccezione a questa regola, è che ciò avvenga sporadicamente e in modo da non ridurre notevolmente il diritto di esclusiva dell’Agente.
Escluso quindi che il preponente possa operare con continuità nella zona di competenza dell’Agente, è riconosciuta al medesimo, ai sensi dell’art. 1748, secondo comma, c.c., solamente la facoltà di concludere, direttamente nella zona di esclusiva dell’Agente, singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cui compimento sorge il diritto dell’Agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette.
A ciò si deve aggiungere che, poiché gli obblighi delle parti inerenti all’esclusiva derivano dal contratto e non già dalla legge, la loro eventuale inadempienza determina l’insorgere di una responsabilità di natura contrattuale.
L’Agente, la cui esclusiva sia stata lesa dalla captazione dei clienti compiuta da agenti incaricati per una diversa zona dalla medesima preponente, ha diritto al risarcimento dei danni contrattuali nei confronti della preponente e al risarcimento dei danni extracontrattuali nei confronti degli agenti concorrenti, ovverosia dagli Agenti che hanno commesso il fatto (v. Cass. n. 26062 del 2013).
La Corte di merito non si è attenuta a tali principi e, sulla base di una erronea interpretazione dell’art. 1743 c.c., ha ritenuto non configurabile una responsabilità contrattuale della preponente per violazione del diritto di esclusiva realizzato dagli agenti delle zone limitrofe.
La Suprema Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata e ha rinviato il giudizio alla Corte Distrettuale con obbligo di attenersi al seguente principio di diritto che è stato violato: «nel rapporto di agenzia, il patto di esclusiva obbliga la preponente a non concludere direttamente affari (se non in maniera sporadica e dietro pagamento delle provvigioni indirette), e a non avvalersi dell’opera di altri agenti per concludere affari, nella zona oggetto della esclusiva pattizialmente stabilita, e la violazione di tale obbligo fonda la responsabilità contrattuale della preponente e quella extracontrattuale degli agenti concorrenti, nei confronti dell’Agente il cui diritto di esclusiva sia stato leso».
Per ogni approfondimento relativamente all'argomento "dell'esclusiva di zona" sarà possibile, per gli agenti associati rivolgersi agli uffici FNAARC Confcommercio di Vicenza tel. 0444 964300.