L’Agente di commercio, che vuole rivendicare alcuni suoi diritti e istanze economiche nei confronti della propria mandante, può attivare una formale richiesta attraverso Agenti FNAARC-Confcommercio, la quale procederà, in nome e per conto del proprio associato, all’apertura di una vertenza sindacale. Attraverso uno scambio di corrispondenza e contatti, si cerca di raggiungere il primo obiettivo che è quello di dirimere la controversia tra le parti in modo bonario, di sollecitare e invitare la mandante al pagamento delle spettanze dell’Agente, peraltro legittime, ma fino a quel momento inevase.
L’intervento di FNAARC nei confronti della mandante è appunto volto al soddisfacimento delle pendenze economiche a favore dell’Agente, piuttosto che nelle giuste rivendicazioni di carattere sindacale. La Federazione interpone sempre in prima istanza i suoi uffici per eliminare il contenzioso tra le parti, ma soprattutto ha lo scopo di evitare l’alea del giudizio, le lungaggini e i costi delle eventuali cause. Le vertenze sindacali hanno il più delle volte esiti e risultati positivi, ma può succedere di trovare mandanti che, se non “obbligate” dall’intervento del Giudice, non procedono al pagamento delle spettanze dovute all’Agente.
Quali potrebbero essere i motivi di tale comportamento? Spesso è l’esiguità degli importi da corrispondere, e quindi la speranza della società che l’Agente non prosegua nell’iter. Altra motivazione potrebbe ricondursi ad un rapporto burrascoso tra le parti, dove ognuna rimane ferma sulla propria posizione e convinzione, in assenza totale di una possibilità di mediazione o trattativa. Vi sono, poi, alcune mandanti che pensano che i pagamenti da dover effettuare nei confronti del proprio Agente debbano avvenire sicuramente dopo i fornitori, le tasse etc., e quindi, pur consapevoli della legittimità della richiesta, procrastinano questo impegno.
Altro strumento a disposizione degli Agenti FNAARC per la gestione del contenzioso e delle controversie con le proprie mandanti, sono le procedure di Conciliazione Sindacale. Attraverso questa procedura, valida, rapida e molto conveniente per le parti che non intendono adire per le vie legali, il Conciliatore delegato dalle parti deve comporre la lite ed esperire il tentativo di una amichevole soluzione della controversia di lavoro. Possono essere, pertanto, ratificati accordi già raggiunti, oppure le parti possono discutere la controversia insorta nel tentativo di trovare una soluzione conciliativa.
L’accordo, raggiunto e sottoscritto in presenza delle parti e del conciliatore designato, garantisce all’Agente e alla mandante la sicurezza che quanto accettato non possa essere impugnato, in quanto trattasi di atto tombale.
Infine, presso la sede di FNAARC Confcommercio di Vicenza (in via Faccio, 38 - 0444 964300) è stata istituita, ai sensi dell'art. 20 AEC 16 febbraio 2009, la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, valida per dirimere le controversie insorte tra gli Agenti e le mandanti del settore commerciale, in presenza dei rispettivi rappresentanti sindacali.
Ciò premesso, sottolineiamo l’importanza e la convenienza dell’applicazione delle norme inserite e previste dagli AEC di settore, di cui FNAARC è firmataria, per offrire all’Agente di commercio iscritto, la massima tutela dei suoi diritti ed interessi.