Per la promozione continuativa dei prodotti di una azienda sulle proprie pagine social, l'attività dell'influencer è inquadrabile come rapporto di agenzia per cui l'azienda è tenuta a versare i contributi previdenziali ad Enasarco.
È quanto prevede la sentenza del Tribunale di Roma 2615/24 del 4 marzo, confermando le considerazioni in corso già da tempo sulla natura dei rapporti tra aziende e le nuove figure di intermediari che utilizzano gli strumenti digitali per la promozione commerciale.
Vediamo di seguito specificamente i dettagli del caso.
Il giudice ha deciso sul ricorso di una società commerciale che svolge l'attività di vendita online di integratori alimentari prodotti con marchio proprio, pubblicizzati attraverso l'attività di propaganda e informazione svolta da sportivi e da consulenti.
A seguito di una ispezione è stata considerata dimostrata l'esistenza di rapporti contrattuali riconducibili all'art. 1742 con la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 70.264,95 per contributi Fondo Previdenza, al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, e per sanzioni a ENASARCO. Il ricorso all'ispettorato interregionale ha confermato quanto accertato in sede ispettiva.
Nel ricorso la società affermava che i testimonial e gli influencer utilizzati (campioni di body building, allenatori ecc) non possono essere considerati agenti in quanto mancano i presupposti giuridici per inquadrare gli influencer quali agenti di commercio; infatti il termine influencer ha cominciato a essere usato per indicare colui che ha un ampio seguito di pubblico e un grado di conoscenza elevato relativamente ad alcuni prodotti tanto che le sue opinioni arrivano ad influenzare quelle degli altri consumatori.
La società affermava nel ricorso che, secondo l'articolo 1742 Cod civ.: "Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata."; ciò significa che affinché esista un rapporto di agenzia occorre che l'agente assuma l'obbligazione di attivarsi in modo stabile per promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente e che ciò avvenga con riferimento a una definita area geografica.
Nella decisione del giudice viene invece confermato che l'attività degli influencer contrattualizzati, come accertato dall'Ispettore, è riconducibile alla fattispecie civilistica prevista dagli artt. 1742 e seguenti del codice civile (rapporto di agenzia) in quanto svolgevano una vera e propria attività promozionale di vendita, con compenso determinato dagli ordini direttamente procurati e andati a buon fine.
Nello specifico viene osservato che:
Quanto al termine di preavviso previsto (15 giorni) inferiore a quello previsto in materia di agenzia dall'art. 1750 cc, la sentenza osserva come la Cassazione abbia chiarito che "In tema di contratto di agenzia, la mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge né rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto; in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, secondo comma, cod. civ.)" (Cass. sez. 2 sent. n. 4149 del 15/03/2012).