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martedì 25 giugno 2024

News - L’influencer è inquadrabile come agente di commercio

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Una recente sentenza conferma che, a determinate condizioni, il rapporto è configurabile come quello di agenzia e vanno versati i contributi Enasarco

 

Per la promozione continuativa dei prodotti di una azienda sulle proprie pagine social, l'attività dell'influencer è inquadrabile come rapporto di agenzia per cui l'azienda è tenuta a versare i contributi previdenziali ad Enasarco. 

È quanto prevede la sentenza del Tribunale di Roma 2615/24 del 4 marzo, confermando le considerazioni in corso già da tempo sulla natura dei rapporti tra aziende e le nuove figure di intermediari che utilizzano gli strumenti digitali per la promozione commerciale. 

Vediamo di seguito specificamente i dettagli del caso.

Il giudice ha deciso sul ricorso di una società commerciale che svolge l'attività di vendita online di integratori alimentari prodotti con marchio proprio, pubblicizzati attraverso l'attività di propaganda e informazione svolta da sportivi e da consulenti. 

A seguito di una ispezione è stata considerata dimostrata l'esistenza di rapporti contrattuali riconducibili all'art. 1742 con la richiesta di  pagamento dell'importo complessivo di € 70.264,95 per contributi Fondo Previdenza, al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, e per sanzioni a ENASARCO. Il ricorso all'ispettorato interregionale ha confermato quanto accertato in sede ispettiva.

Nel ricorso la società affermava che i testimonial e gli influencer utilizzati (campioni di body building, allenatori ecc) non possono essere considerati agenti in quanto mancano i presupposti giuridici per inquadrare gli influencer quali agenti di commercio; infatti il termine influencer ha cominciato a essere usato per indicare colui che ha un ampio seguito di pubblico e un grado di conoscenza elevato relativamente ad alcuni prodotti tanto che le sue opinioni arrivano ad influenzare quelle degli altri consumatori.

La società affermava nel ricorso che, secondo l'articolo 1742 Cod civ.: "Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata."; ciò significa che affinché esista un rapporto di agenzia occorre che l'agente assuma l'obbligazione di attivarsi in modo stabile per promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente e che ciò avvenga con riferimento a una definita area geografica.

Nella decisione del giudice viene invece confermato che l'attività degli influencer contrattualizzati, come accertato dall'Ispettore, è riconducibile alla fattispecie civilistica prevista dagli artt. 1742 e seguenti del codice civile (rapporto di agenzia) in quanto svolgevano una vera e propria attività promozionale di vendita, con compenso determinato dagli ordini direttamente procurati e andati a buon fine.

Nello specifico viene osservato che:

  • l'influencer poteva anche concedere sconti al cliente attraverso il codice sconto personalizzato, raggiungibile unicamente attraverso le sue pagine social cosi che per ogni acquisto attraverso quel codice, il relativo ordine viene contrattualmente considerato come "direttamente procurato" dall'influencer; 
  • posto che il raggio di azione della società in questione è unicamente lo spazio virtuale della rete, il concetto di zona geografica non ha valore ma  la "zona" non deve essere necessariamente geografica, perchè può essere rappresentata anche da un determinato segmento di mercato, nel caso dell'influencer la "zona" è determinata dal perimetro entro il quale è inserita la popolazione di followers che acquistano i prodotti ­ mediante il suo codice sconto;
  • risulta irrilevante che l'influencer non sia destinatario di particolari direttive ed istruzioni, o che non possa/debba instaurare specifiche trattative sui prezzi e sugli sconti, atteso che questo particolare tipo di mercato, nel mondo web, è altamente standardizzato, in quanto l'acquisto si effettua con un click e le condizioni di vendita sono fissate una volta per tutte;
  • irrilevante anche  che il contratto prevedesse che "l'influencer svolgerà la propria attività in piena indipendenza ed autonomia", in quanto indipendenza ed autonomia sono caratteristiche tipiche anche dell'agente;
  • la previsione che l'influencer agirà "senza alcun obbligo di attività minima né obbligo di risultati minimi" significa solo che non è tenuto ad attività ulteriori e diverse rispetto a quella di promuovere i prodotti pubblicizzandoli sulle proprie pagine social;
  • il vincolo di stabilità è sufficientemente provato, non solo dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni, ma anche dalla sistematica emissione di fatture per una serie indeterminata di affari; pertanto risultano sussistere nel caso di specie gli elementi della stabilità e della continuità, tipici dell'agenzia di cui all'art. 1742 

Quanto al termine di preavviso previsto (15 giorni) inferiore a quello previsto in materia di agenzia dall'art. 1750 cc, la sentenza osserva come la Cassazione abbia chiarito che "In tema di contratto di agenzia, la mancata concessione del termine di preavviso, ovvero la concessione di un termine inferiore a quello dovuto, non travolge né rende invalido il recesso come manifestazione di volontà di porre fine al rapporto; in tale caso, infatti, la clausola nulla viene sostituita di diritto dalla norma imperativa che impone la concessione del preavviso (art. 1419, secondo comma, cod. civ.)" (Cass. sez. 2 sent. n. 4149 del 15/03/2012).

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