L’art. 1742 del codice civile non fornisce una definizione di Agente di commercio, né tantomeno una qualifica soggettiva dell’Agente di commercio, ma si limita a stabilire che, con il contratto di agenzia, una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, la conclusione di contratti, per conto dell’altra. L’Agente di commercio, pertanto, può svolgere indistintamente la propria attività sia come ditta individuale, oppure nella forma di società di persone o di capitali. Parimenti anche il preponente è definito solo come una parte. Pertanto, anche questo può essere, come l’Agente costituito, in ditta individuale oppure nella forma di società di persone o capitali.
Quali differenze tra le diverse forme sopra ricordate e quali i vantaggi?
L’analisi sarà limitata solo ai più comuni tipi di società, o meglio quelle più utilizzate per svolgere l’attività di cui all’ art. 1742 c.c. Va da subito ricordato che le differenze sono fondamentali sia sotto un punto di vista processuale, sostanziale e fiscale.
Sotto un profilo processuale, all’Agente che svolge la propria attività in maniera prevalentemente personale si applicherà il rito del lavoro, molto più spedito e meno oneroso, potendo questo adire il Tribunale nella cui circoscrizione ha il proprio domicilio; diversamente sarà competente il Tribunale Ordinario Civile da individuare secondo i criteri generali sulla competenza territoriale: Foro del convenuto, cioè la sede legale del proprio preponente. realizzata da 24 Ore Professionale
Sotto un profilo sostanziale, è chiaro che l’Agente costituito in forma di ditta individuale risponderà in prima persona, illimitatamente e con tutto il suo patrimonio per ogni questione inerente alla propria attività. Anche i soci delle società di persone - Snc - corrono questo rischio, peraltro in via solidale tra loro per le obbligazioni sociali, previa però l’escussione del patrimonio sociale.
Nelle sas, caratterizzate dalla presenza di due tipi di soci accade così:
Nelle società di capitali, srl, caratterizzate da quella che si chiama autonomia patrimoniale perfetta, i soci risponderanno con riferimento alle obbligazioni sociali solo nei limiti della quota conferita. Il legale rappresentante/ amministratore, colui che deve possedere i requisiti per poter svolgere l’attività di agenzia, avrà, se non anche socio, responsabilità diverse o aggiuntive, soprattutto per la mala gestione della società stessa.
I vantaggi, pertanto, potrebbero risiedere nelle limitate responsabilità, ovvero sotto un profilo fiscale: regime di tassazione (IRES al 24%) e deduzioni costi.
Sotto un profilo fiscale e di gestione, rimane da sé la considerazione che si applicano normative differenti e che i costi di una società di capitali sono più alti di una società di persone.
Ancora, si ricorda che non tutte le norme, sia del Codice Civile che degli Accordi Economici Collettivi oltre a quelle pensionistiche, sono applicabili alle società di persone quanto a quelle di capitali: le società non vanno in pensione, non si ammalano, non subiscono infortuni, non partoriscono, non possono essere dichiarate inferme. Quindi non si applicheranno le norme di cui al sesto comma dell’art. 1751 c.c. (in tema di indennità in caso di cessazione del rapporto), gli articoli 9, 10 dell’AEC Commercio e gli art. 12 e 13 AEC Industria (in tema di sospensione del rapporto), nonché l’art. 13 n. II) AEC Commercio e art. 10 n. II) AEC Industria (in tema di indennità suppletiva di Clientela), in caso di dimissioni per conseguimento della pensione, anche anticipata Enasarco e/o INPS, invalidità permanente e totale, in caso di decesso, per infermità e/o malattia.
Ciò accade perché è la società e non i soci ovvero gli amministratori/legale rappresentante che sono parte del contratto con il preponente, rimanendo quindi indifferenti le vicende delle persone fisiche. Pertanto, la scelta che deve essere effettuata dal soggetto che vuole intraprendere l’attività di Agente di commercio, che comunque rimane sempre un imprenditore indipendentemente dalla forma giuridica in cui è costituito, deve essere indirizzata a come voler sviluppare il proprio lavoro, sapendo che dei cambiamenti/trasformazioni nel corso della propria attività sono sempre possibili.
Nel mondo delle relazioni commerciali, sempre soggetto a cambiamenti e trasformazioni, bisogna essere pronti ad adeguarsi a questi anche nel modo in cui si svolge il proprio lavoro. Dinamismo che sarebbe richiesto anche alla Legge, ma che alle volte, per la complessità dei meccanismi legislativi, non riesce a stare al passo con i tempi, ma che invece viene interpretato e realizzato compiutamente dalla volontà dei soggetti coinvolti – Agenti e preponenti - attraverso gli Accordi Economici Collettivi.