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giovedì 19 dicembre 2024

News - Contratto di agenzia e foro competente

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In caso di azione legale esaminiamo cosa dicono le norme, la dottrina e la giurisprudenza

 

Facciamo un esempio

Il Sig. Giuseppe Rossi è un agente di commercio residente a Modena, ma svolge la sua attività a Vicenza. La società preponente, che ha sede legale e operativa a Milano, ha risolto il rapporto contrattuale senza motivazioni formali, non corrispondendo al Rossi una parte delle provvigioni e calcolando in maniera ritenuta non corretta le indennità di fine rapporto.

L’agente, a questo punto, vuole citare in giudizio la società per ottenere quanto dovutogli dopo numerosi e vani solleciti. Si pone però alcune domande. Dove si svolgerà il processo? A Modena? A Vicenza? O a Milano visto che, fra l’altro, nel contratto è presente una clausola con cui ha accettato la competenza del foro milanese in caso di eventuali controversie? Vediamo ora di rispondere a queste domande inquadrando la fattispecie dal punto di vista dottrinale, normativo e giurisprudenziale.

 

Il processo del lavoro

Nel 1973, con l’intento di favorire le categorie più deboli, il Legislatore ha profondamente modificato le norme che regolano il processo del lavoro. Lo scopo dichiarato era quello di sottrarre le controversie di lavoro ai fardelli e alle lungaggini del rito ordinario, che avrebbe posto sullo stesso piano il lavoratore e il datore di lavoro, con evidente sproporzione di forze e di mezzi.

Con Legge n. 533/73 è stata pertanto varata la nuova procedura, basata su alcuni criteri fondamentali: rapidità processuale, prevalenza dell’esposizione orale, ampia autonomia istruttoria per il giudice del lavoro, concentrazione degli atti.

I rapporti di lavoro tutelati dal nuovo rito sono indicati dall’art. 409 c.p.c.. Fra essi troviamo i “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale”.

Appare evidente, dunque, che le cause di lavoro concernenti gli agenti di commercio siano assoggettate al rito processuale del lavoro, a condizione tuttavia che l’attività dell’agente sia svolta con modalità “prevalentemente personale”.

 

La competenza funzionale

In apparenza si potrebbe operare, come è accaduto in passato, una semplice distinzione:

  • se l’agente opera in forma individuale si applica il rito del lavoro.
  • se, invece, opera in forma societaria si applicherà, con tutte le conseguenze del caso, il processo civile ordinario.

La soluzione parrebbe semplice e a portata di mano, ma l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale hanno ridotto la distinzione sopra citata a semplice presunzione, portando progressivamente al centro dell’attenzione un altro requisito di natura non formale, ovvero la struttura organizzativa che può sussistere o meno in capo all’agente.

Come già detto, (art. 409 c.p.c.), ai soli rapporti di agenzia che si concretizzino in una prestazione prevalentemente personale si applica il rito del lavoro. Pertanto, ai fini della individuazione del giudice competente, occorre distinguere se il rapporto di agenzia sia svolto mediante un’organizzazione di lavoro a carattere prevalentemente personale ed autonomo oppure mediante un’organizzazione di prevalente lavoro altrui.

Nel primo caso competente è il giudice del lavoro; nel secondo, la competenza sarà del giudice ordinario. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di contratti di agenzia è infatti competente il giudice del lavoro solo quando l’attività venga svolta, almeno in prevalenza, con il lavoro personale dell’agente.

Per farla breve, non vi sono certezze formali, nemmeno nel caso in cui un agente operi in forma societaria. E il discorso riguarda non solo le società di persone, ma anche le società di capitali. Un agente potrebbe infatti aver costituito una S.r.l. con moglie e sorella al solo fine di avere benefici fiscali, ma senza aver creato alcuna struttura organizzativa. In tal senso la Corte di Cassazione (Sezione 6, n. 32100 del 31 ottobre 2022) secondo cui il Tribunale di Nocera Inferiore era incorso in errore, avendo affermato che non sussisteva la competenza del giudice del lavoro per il fatto che l’agente operava come una società di capitali. Secondo la Suprema Corte poiché l’agente, domiciliato in loco, risultava “non dotato di una significativa struttura imprenditoriale”, né era stata fornita prova contraria dalla controparte, la competenza non poteva essere radicata presso il Tribunale di Milano (tale era infatti il foro competente indicato nel contratto di agenzia), bensì presso il giudice del lavoro individuato in ragione del domicilio dell’agente.

Anche nel caso di agente operante come società di capitali occorre dunque fare attenzione, perché non sempre potrebbe risultare escludibile il rito del lavoro. Vi sono casi, infatti, in cui la presenza di una compagine sociale non presuppone necessariamente un’organizzazione. Ciò accade, per esempio, quando il profilo societario si limiti a un semplice patto tra soci diretto a distribuire gli utili. In tali casi potrà invocarsi, con prevedibile successo, la competenza del giudice del lavoro, vincendo ogni contraria presunzione (Cass. sent. n. 15790/05). Così come, ex adverso, occorre fare attenzione, nell’ipotesi di agenti operanti come persone fisiche, ad individuare una struttura organizzativa sulla base di singoli elementi. In un caso, ad esempio, la semplice presenza di una show-room gestita da un agente operante in forma individuale, è stata ritenuta insufficiente a comprovare l’esistenza di una vera e propria struttura organizzativa. More solito non vi sono certezze o garanzie di natura formale e occorre valutare attentamente caso per caso.

 

La competenza territoriale

Allorché risulti applicabile il rito del lavoro la competenza territoriale è data dal domicilio dell’agente, ossia dal centro dei suoi affari ed interessi. Se pertanto Giuseppe Rossi, residente a Modena ed operante a Vicenza senza alcuna struttura organizzativa, intendesse agire legalmente contro la società milanese per cui lavora, dovrebbe rivolgersi al Tribunale di Vicenza. Ciò avverrebbe anche se l’agente avesse firmato e controfirmato una clausola con cui riconosceva competente il foro di Milano? La risposta è affermativa.

Sovente i contratti di agenzia prevedono quale foro competente per un’eventuale causa di lavoro quello che coincide (guarda caso…) con la sede del preponente. Perché? Il fine, a volte non troppo celato, consiste nel dissuadere l’agente dal promuovere “fuori casa” e in lidi a volte lontani una scomoda azione legale, con le conseguenti spese e difficoltà. Ma l’eventuale efficacia psicologica non coincide certo con l’efficacia giuridica.

La formula usata nei contratti, non priva di una certa aura solenne, di solito così suona: “Per qualunque controversia derivante dal presente incarico si pattuisce espressamente l’esclusiva competenza del Foro di …”. Al riguardo si rammenta che, nel caso di agente operante in forma individuale o comunque privo di struttura organizzativa, si applica l’art. 413 del codice di procedura civile. Esso prevede che per le controversie derivanti dal contratto di agenzia sia competente il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente o rappresentante di commercio e che siano nulle eventuali clausole derogative.

La disposizione vale anche nel caso in cui la clausola sia stata sottoscritta espressamente dall’agente, così come avviene per le c.d. “clausole vessatorie” (quelle che comportano uno squilibrio di diritti e obblighi a danno di una parte a favore dell’altra). Si tratterebbe in ogni caso di una nullità assoluta ed insanabile. Quindi la tutela di cui sopra – voluta dal legislatore per soccorrere le categorie ritenute deboli e quindi meritevoli del favor legis - opera solo nei confronti degli agenti che svolgono la propria attività con modalità prevalentemente personali.

 

Osservazioni conclusive

È ovvio che un agente con ufficio, segretaria, sub-agenti e auto intestate alla sua società non potrà mai invocare il rito del lavoro. Così come un agente che gira in bicicletta per la città che costituisce la sua zona non potrà mai essere sospettato di avere a disposizione una struttura organizzativa. Fra il bianco e il nero vi possono essere varie sfumature di grigio da valutare con estrema prudenza, tenendo sempre a mente che non è saggio confidare su dati formali, ma è sempre opportuno valutare, sulla base di elementi concreti, l’esistenza - o meno - di una significativa struttura organizzativa a disposizione dell’agente o rappresentante di commercio.

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