Gli Accordi Economici Collettivi del Commercio del 2009 e dell’Industria del 2014 prevedono che la preponente possa operare delle variazioni unilaterali al contratto di agenzia in relazione alla zona, ai prodotti, alla clientela e alla misura delle provvigioni.
Tali variazioni possono essere di tre diverse entità (lieve, media o sensibile). L’entità della variazione è calcolata in funzione dell’incidenza che la riduzione che si intende operare ha sulle provvigioni di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione o nei dodici mesi precedenti qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero.
A seconda del tipo di variazione cambiano le modalità di comunicazione e il periodo di preavviso che il preponente è tenuto a dare all’agente.
Si rende pertanto necessario:
1) verificare il fatturato dell’anno civile precedente;
2) verificare le provvigioni dell’anno precedente;
3) determinare quale sarebbe stato il minor fatturato dovuto alla variazione;
4) calcolare le minori provvigioni spettanti all’agente per effetto della variazione (minor fatturato dovuto alla variazione x aliquota provvigioni anno precedente = minori provvigioni dovute alla variazione);
5) determinare la riduzione delle provvigioni (provvigioni anno precedente – minori provvigioni dovute alla variazione = riduzione delle provvigioni);
6) determinare la percentuale dell’entità della riduzione: (riduzione delle provvigioni x 100): provvigioni anno precedente = percentuale dell’entità della riduzione.
Facciamo un esempio
A titolo esemplificativo, ipotizziamo che l’agente Tizio operasse in tutta la provincia di Vicenza, nella quale nell’anno civile precedente ha promosso affari per un fatturato complessivo di € 650.000,00 con un’aliquota provvigionale del 5% ed abbia quindi maturato provvigioni per € 32.500,00 (€ 650.000,00 x 5%). La mandante intende ridurre la zona, affidandogli la sola città di Vicenza e verifica che il fatturato complessivo della sola città di Vicenza è pari ad € 550.000,00. Applica, quindi, la relativa aliquota provvigionale e determina che le provvigioni sarebbero state pari ad € 27.500,00 (€ 550.000,00 x 5%).
La riduzione delle provvigioni è quindi pari ad € 5.000,00 (€ 32.500,00 - € 27.500,00).
L’entità della variazione che intende operare è pertanto del 15,38%. Cioè, (€ 5.000,00 x 100) : € 32.500. A riprova, € 32.500,00 x 15,38% = € 5.000,00. Il metodo sopra riportato è applicabile anche alle variazioni di prodotti o di clientela. Nel caso in cui la variazione riguardi la misura delle provvigioni, il calcolo risulterebbe invece più semplice. Sarà infatti sufficiente applicare la nuova aliquota provvigionale al fatturato dell’anno precedente e successivamente determinare la riduzione e la relativa entità (si vedano i punti 5 e 6 dell’elenco precedente). Per completezza, si ricorda che gli Accordi Economici Collettivi prevedono che l’insieme delle variazioni operate nei 18 mesi antecedenti, per i plurimandatari e 24 mesi per i monomandatari, l’ultima variazione sono da considerarsi come un’unica variazione ai fini della determinazione dell’entità e, quindi, del preavviso dovuto.