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venerdì 24 gennaio 2025

News - Iscrizione Enasarco: obbligo per gli agenti residenti o con sede in Italia, ma operanti all'estero?

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L’orientamento recente dice di sì

 

Negli ultimi tempi diverse sentenze si sono espresse in merito alla questione dell’iscrizione all’Enasarco degli agenti con residenza o sede in Italia, ma operanti all’estero, e il conseguente obbligo contributivo.

Per affrontare il problema a ragion veduta, prima di soffermarsi sulle pronunce giurisprudenziali intervenute, è utile riepilogare brevemente le norme e le interpretazioni che si sono succedute nel tempo sull’argomento.

 

Legge 2 febbraio 1973, n. 12
La prima norma di riferimento
è la Legge 2 febbraio 1973, n. 12, tutt’ora in vigore, il cui art. 5, primo comma, prevede espressamente che “Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell’ENASARCO tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all’ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all’estero nell’interesse di preponenti italiani.


Regolamenti Enasarco
Alla Legge n.12/1973 (norma di rango primario) sono seguiti nel tempo diversi regolamenti Enasarco, che contengono disposizioni differenti.

In particolare, con riguardo all’obbligo contributivo nei confronti degli agenti operanti all’estero, le disposizioni del Regolamento in vigore dall’1 ottobre 1998 erano sostanzialmente analoghe a quelle della Legge del 1973; prevedevano, infatti, che dovessero essere obbligatoriamente iscritti all’Enasarco anche gli agenti e rappresentanti di commercio italiani che operano all’estero nell’interesse di preponenti italiani.

Invece, i Regolamenti Enasarco successivi, hanno apportato alcune rilevanti modifiche, restringendo l’ambito di operatività dell’obbligo contributivo, ossia eliminando di fatto la norma che prevedeva l’obbligo di versamento di contributi per gli agenti che operano all’estero. Inoltre, il Regolamento del 2012 ha introdotto una disposizione che fa salva l’applicazione delle norme dell’Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di contribuzione e sicurezza sociale.

Regolamenti europei
Nel contempo, in ambito europeo sono stati adottati due regolamenti relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori dipendenti ed a quelli autonomi: si tratta del Regolamento 883/2004/CE e del relativo Regolamento applicativo 987/2009/CE, i quali dettano norme specifiche con riferimento alla persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più stati membri.

In particolare, il Regolamento 883/2004/CE all’art. 13, comma 2 prevede che, in casi del genere, la persona sia soggetta:

(a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale stato, oppure

(b) alla legislazione dello stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli stati membri in cui esercita una parte sostanziale delle sue attività.

Il secondo Regolamento (987/2009/CE) precisa cosa si debba intendere con i termini utilizzati nel primo.

In particolare, tale Regolamento specifica: cosa significa “parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma”, sottolineando che occorre dar rilievo alla parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività; quali sono i criteri da considerare per stabilire se una determinata attività sia svolta in un dato Stato membro (individuando quali fattori rilevanti per l’attività autonoma il fatturato, l’orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito); qual è la quota al di sotto della quale si può affermare che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione (individuandola al di sotto del 25%); ed, infine, cosa si debba intendere per centro di interessi.

Interpello n. 32/2013
Occorre, infine, dare atto dell’indicazione interpretativa fornita dal Ministero del Lavoro con la risposta all’Interpello n. 32 del 19/11/2013.

Nello specifico, con l’interpello era stato rilevato e sottoposto all’attenzione del Ministero che il testo dell’art. 5 della Legge n. 12/1973 prevedeva l’obbligo di iscrizione all’Enasarco anche preponenti italiani, mentre tale disposizione era (ed è tuttora) assente nell’art. 2 del Regolamento istituzionale Enasarco in vigore, che invece al comma 2, si limita a richiamare l’applicazione delle norme comunitarie. Rispondendo il Ministero ha chiarito che la disposizione di legge deve essere interpretata alla luce della successiva normativa dell’Unione Europea, che fornisce numerosi criteri di collegamento volti ad individuare il trattamento previdenziale applicabile al rapporto di agenzia caratterizzato da profili di internazionalità. Ha, quindi, stilato un elenco delle ipotesi in cui il rapporto di agenzia è soggetto all’obbligo di iscrizione Enasarco, includendovi i casi degli agenti che risiedono in Italia e ivi svolgono una parte sostanziale delle loro attività.

Giurisprudenza
Per lungo tempo l’Enasarco non ha proceduto a far valere l’obbligatorietà dell’iscrizione e, quindi, a pretendere il relativo versamento di contributi in relazione agli agenti con residenza o sede in Italia, ma operanti all’estero, e/o comunque, nei pochi casi in cui l’ha fatto, la sua domanda (salvo rari casi) non è stata accolta dai giudici.

Probabilmente, perché si giungeva alla conclusione che in tali casi l’agente svolgesse parte sostanziale della sua attività nel paese straniero (e non in Italia) e, quindi, si riteneva che l’attività svolta dall’agente in Italia non raggiungesse il 25% del valore dell’attività globale dallo stesso svolta.

Enasarco oggi
Tuttavia, di recente la situazione è mutata.

L’Enasarco ha iniziato ad intraprendere con maggior frequenza azioni nei confronti dei preponenti dei suddetti agenti, chiedendo il pagamento dei mancati contributi, e i giudici, quantomeno con riferimento a casi in cui non era stata fornita la prova della prevalenza dell’attività all’estero, sembrano orientati a ritenere che sussiste l’obbligo di iscrizione all’Enasarco e conseguenti obblighi contributivi per quegli agenti che hanno sede in Italia, emettono fatture in base alla legge italiana, sono soggetti a trattamento fiscale in Italia, sebbene promuovano affari verso clienti all’estero.

In buona sostanza, tali sentenze sono giunte a sostenere che gli agenti operavano sul territorio nazionale (e, quindi, dovevano essere iscritti all’Enasarco), semplicemente prendendo in considerazione il fatto che l’agente fosse iscritto alla Camera di commercio italiana, avesse domicilio o residenza in Italia e il fatturato e/o il reddito del medesimo fossero prodotti in Italia, senza dare rilievo alla circostanza che l’attività sostanziale nonché tipica dell’agente, ossia la promozione dei contratti di vendita, veniva svolta in effetti all’estero (avendo l’agente procurato contratti con clienti stranieri).

Tale aspetto, invece, era stato ritenuto rilevante qualche anno prima, ad esempio, dal Tribunale di Roma con la decisione del 21 ottobre 2020, n. 6624, la quale aveva ritenuto provato che l’attività sostanziale dell’agente fosse avvenuta all’estero, sulla base del fatto che le fatture dallo stesso emesse riguardavano provvigioni relative ad affari conclusi con clienti stranieri.

L’orientamento espresso di recente dalle Corti è più propenso a dare rilievo agli aspetti del domicilio, della fatturazione e della produzione di reddito in Italia (sebbene si tratti di elementi che sono caratteristici di attività di tipo organizzativo/amministrativo), ritenendo tali elementi sufficienti ad affermare la sussistenza dell’obbligo contributivo Enasarco, piuttosto che attribuire importanza alla circostanza che la zona assegnata sia all’estero e che quindi l’attività commerciale e di promozione (tipica dell’agenzia) sia svolta di fatto all’estero.

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