Il mancato pagamento dell’indennità per il patto di non concorrenza da parte della preponente non è, di per sé, idoneo a legittimare la liberazione dell’agente dall’obbligo di non concorrenza e quindi dall’obbligo di pagamento della penale in caso di inadempimento.
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il giudice, ove venga proposta dalla parte l’eccezione “inadimplenti non est adimplendum”, deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse. Per cui, qualora rilevi che l’inadempimento della parte, nei cui confronti è opposta l’eccezione, non sia grave, ovvero abbia scarsa importanza, in relazione all’interesse dell’altra parte, a norma dell’art. 1455 c.c., deve ritenere che il rifiuto di quest’ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell’art. 1460, comma 2, c.c..
La pronuncia della Corte d’Appello
La Corte d’Appello ha omesso tale valutazione di proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, poiché ha considerato l’anteriorità cronologica del mancato pagamento dell’indennità da parte della preponente come di per sé idonea a legittimare la liberazione dell’agente dall’obbligo di non concorrenza e quindi dall’obbligo di pagamento della penale in caso di inadempimento, addirittura considerando l’obbligo della società di pagare l’indennità come contestuale alla cessazione del rapporto e tale adempimento condizione per la operatività stessa del patto di non concorrenza.
In tal modo la Corte d’appello ha violato anzitutto l’art. 1751bis c.c. dando dello stesso una interpretazione errata. L’interpretazione è errata dal punto di vista letterale atteso che l’art. 1751bis prevede l’obbligo di corrispondere l’indennità “in occasione della cessazione del rapporto”, con una formula ampia che non individua quale scadenza l’esatto momento di cessazione del rapporto.
La disciplina dettata dagli Accordi economici collettivi
In senso analogo va la disciplina dettata dagli Aec. Essi, quando stabiliscono che l’indennità deve essere corrisposta “inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto” esigono come inderogabile l’unicità della soluzione e non il momento di pagamento come necessariamente coincidente con la cessazione del rapporto. Inoltre, dal punto di vista logico, se si ritenesse, come ha fatto la Corte di merito, che l’obbligo della preponente di pagare l’indennità deve inderogabilmente essere adempiuto al momento di risoluzione del rapporto, si eliminerebbe a priori la possibilità di configurare una violazione del patto di non concorrenza post contrattuale, che dovrebbe esistere già al momento di cessazione del rapporto o realizzarsi istantaneamente in tale momento, il che non è plausibile.
L’art 1460 c.c. recita che l’eccezione di inadempimento è uno strumento di autotutela privata in base al quale “nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia, non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Quindi, se una delle parti è inadempiente, l’ordinamento consente all’altra, anche prima di agire in giudizio, di tutelare i propri interessi rifiutando di adempiere la propria prestazione. È tuttavia necessario che sussista un rapporto di corrispettività tra la prestazione non adempiuta e quella di cui si pretende l’adempimento.
In pratica, l’eccezione può essere invocata solo se i due inadempimenti, valutati comparativamente, risultano avere la stessa rilevanza.