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venerdì 24 gennaio 2025

News - Indennità di fine mandato

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Ritenuta d’acconto anche per il forfettario

 

L’agente, alla cessazione del proprio mandato, ha diritto alla c.d. “Indennità di fine mandato” espressamente prevista dall’articolo 1751 cod. civ., ai sensi del quale, “All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente una indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”.

Quando non è dovuta l’indennità di fine mandato
L'indennità di fine mandato non è però dovuta:

  • quando il preponente risolve il contratto per una inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
  • quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali l'età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
  • quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia.

 

Importo e trattamento fiscale dell’indennità di fine mandato
L'importo non può superare una cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

Si decade dal beneficio se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, l’agente omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti. L’indennità è comunque dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.

Dal punto di vista fiscale, ai sensi dell’articolo 56, comma 3, lett a), Tuir, l’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito d’impresa ed in applicazione dell’articolo 17, comma 1, lett. d) dello stesso Tuir è soggetta a tassazione separata, salvo facoltà di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi. Inoltre, quando corrisposta, è soggetta ad una ritenuta di acconto del 20%.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, come ben risaputo, chi agisce in regime forfettario non è soggetto a ritenuta sui compensi percepiti, e ciò per espressa previsione normativa contenuta nella L. 190/2014 istitutiva del regime.

L’indennità, tuttavia, non rappresenta un compenso derivante dall’attività, ma è un “ristoro” riconosciuto a fronte della cessazione del rapporto di agenzia e, per quanto previsto dall’articolo 53, comma 2, lett. e), Tuir, è da qualificarsi come reddito di lavoro autonomo.

Conseguenza di ciò è che, anche se il percipiente opera in regime forfettario, il regime fiscale di tassazione applicabile all’indennità medesima è: tassazione separata con possibilità di opzione per quella ordinaria e ritenuta del 20%.

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