RICERCA PRODOTTI : {{query}}

{{errore}}
martedì 25 febbraio 2025

News - Contributi maturati dopo la cessazione del rapporto

News

Come calcolare l’importo dovuto, anche nel caso il rapporto si sia interrotto nell’anno precedente

 

Può accadere che successivamente alla cessazione di un rapporto, l’agente maturi il diritto a provvigioni e contributi previdenziali.

Com’è noto, i contributi Enasarco si calcolano e si versano nel momento in cui la ditta esegue (o avrebbe dovuto eseguire) la prestazione a suo carico (comma 4, art. 1748 Cod. Civ.).
Tuttavia la preponente e l’agente, se d’accordo, possono derogare a tale principio generale, individuando un diverso momento di maturazione delle provvigioni, che non può andare inderogabilmente oltre il momento in cui il cliente paga (o avrebbe dovuto pagare) il bene.
Il contributo è, pertanto, dovuto nel momento in cui matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando la stessa verrà pagata all’agente o fatturata dall’agente.

Nel caso in cui una preponente si trovi a dover corrispondere all’agente provvigioni maturate successivamente alla cessazione del rapporto e, quindi, a dover versare i relativi contributi previdenziali, dovrà utilizzare, per il calcolo dell’importo dovuto, le aliquote vigenti nel trimestre di cessazione del mandato.

Laddove tale trimestre, cui dovrà essere riferito temporalmente il contributo da versare, ricadesse nell’arco di un anno solare precedente a quello di maturazione del versamento (ad esempio un agente cessato il 31/12/2019 cui la ditta debba versare contributi previdenziali maturati nell’agosto del 2020), si dovrà tener conto di quanto già versato per l’agente nel 2019 e del relativo limite massimale.

Per versare i contributi successivi alla cessazione del rapporto, nel caso in cui la cessazione sia avvenuta in un trimestre precedente dell’anno in corso, è possibile utilizzare la normale distinta online, che contiene l’elenco di tutti i mandati cessati nell’anno in corso.
Se la cessazione del mandato è invece avvenuta l’anno precedente (o in data ancora anteriore), è necessario utilizzare il modello G14 online dove dovrà essere indicato, come periodo di riferimento, il trimestre di effettiva maturazione della provvigione. Ciò indica che si tratta di contributi per affari le cui provvigioni sono maturate nel trimestre corrente (quindi non sanzionabili), e non di contributi versati in ritardo (soggetti a sanzioni per ritardato pagamento); è indispensabile, inoltre, che nella riga relativa al mandato cessato venga indicata la data di cessazione del rapporto di agenzia, elemento che consentirà alla Fondazione di imputare correttamente all’ultimo trimestre in cui il rapporto è stato attivo i contributi versati.



Condividi su Facebook Condividi su LinkedIn Stampa pagina