RICERCA PRODOTTI : {{query}}

{{errore}}
mercoledì 26 marzo 2025

News - Computo delle provvigioni nell'indennità di fine rapporto

News

Vediamo da vicino un caso che fa chiarezza su aspetti quali il momento di maturazione delle provvigioni, il “buon fine” e la computabilità nell’indennità di cessazione del rapporto

 

Uno dei temi più delicati nel rapporto di agenzia riguarda il pagamento delle provvigioni a seguito della cessazione di un contratto per volontà della preponente e la conseguente corresponsione all’agente delle indennità di fine rapporto nelle modalità previste dall’Accordo Economico Collettivo del settore di competenza.

Vediamo di seguito un caso specifico che ci permette di capire meglio le norme che regolano la questione.

Caso:
L’agente contesta l’entità delle indennità corrisposte in quanto sostiene che la mandante avrebbe dovuto computare anche le provvigioni relative ad affari per i quali la proposta d’ordine era stata accettata dalla società prima della conclusione del rapporto ancorché pagati dal cliente successivamente alla cessazione del rapporto.

Parere giuridico
L’art. 12 dell’A.E.C. Commercio e l’art. 10 dell’AEC Industria dispongono che: “l’indennità in caso di scioglimento del contratto, di cui ai successivi capi I, II e III, sarà computata su tutte le somme, comunque denominate, percepite dall’agente nel corso del rapporto, nonché sulle somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente o rappresentante, anche se le stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte…”.

Al fine di individuare quali siano le provvigioni da computare per la determinazione delle indennità di fine rapporto si rende pertanto necessario individuare il momento di maturazione delle stesse.

A tal proposito il comma 4 dell’art 1748 c.c. dispone che la provvigione spetta: 1) dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito la prestazione. Per individuare tale momento si deve fare riferimento ad un fatto, cioè all’effettiva esecuzione dell’obbligazione contrattuale. Per esempio, se il contratto concluso è di compravendita, il preponente lo esegue quando consegna il bene all’altra parte.

Si ipotizzi il caso di un contratto di compravendita stipulato il 31/12 che preveda la consegna (in effetti avvenuta) il 31/1 dell’anno successivo e il pagamento il 28/2. L’agente matura il diritto il 31/1, cioè nel momento dell’esecuzione e prima del pagamento da parte dell’acquirente; 2) dal momento e nella misura in cui il preponente avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. In questo caso, per individuare il momento in cui la provvigione è maturata, si deve fare riferimento alle pattuizioni contrattuali intervenute fra le parti. Riprendendo l’esempio di cui sopra, la data prevista per la consegna è il 31/1, anche se il preponente non esegue puntualmente la propria obbligazione, a tale data l’agente matura il diritto alla provvigioni, prima ancora dunque della consegna del bene.

Queste disposizioni possono esse comunque disattese, in quanto il quarto comma dell’art. 1748 c.c. esordisce con la precisazione “salvo che sia diversamente pattuito”. In tal caso: 3) al più tardi, inderogabilmente, la provvigione spetta dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.

Il primo caso (ha eseguito) è costituito dall’adempimento dell’obbligazione di pagamento, il cosiddetto “buon fine” dell’affare. Nel secondo caso (avrebbe dovuto eseguire) ci si deve rifare al contratto per individuare il momento nel quale era prevista l’esecuzione dell’obbligazione a carico del cliente.

Riprendendo l’esempio formulato: il contratto di compravendita è stato stipulato il 31/12, la consegna è prevista per il 31/1 ed il pagamento per il 28/2. Il preponente non consegna il bene alla data stabilita (31/1), il cliente non paga il 28/2. L’agente matura comunque il diritto alla provvigione il 28/2. Nel caso di specie, il contratto individuale stipulato fra le parti dispone che la provvigione spetterà all’agente al buon fine dell’affare e che sarà corrisposta ad avvenuto pagamento da parte del cliente. La fattispecie ricade nell’ultima ipotesi disposta dal codice civile (punto 3) della nostra elencazione), la provvigione matura quindi nel momento in cui il terzo ha eseguito la propria prestazione, cioè ha effettuato il pagamento della merce. Da quanto si evince dal quesito, pertanto, la preponente pare aver agito in maniera corretta, computando, ai fini della determinazione delle indennità di scioglimento del contratto, solo le provvigioni “per le quali sia sorto il diritto al pagamento in favore dell’agente” (cioè, ribadiamo, quelle relative ad affari per il quale il terzo ha pagato). Da ultimo, per completezza, la richiesta dell’agente parrebbe fare riferimento al comma 3 dell’art. 1748 che prevede che “l’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente”. Riteniamo, quindi, che all’agente spettino tali provvigioni, che matureranno comunque al momento di esecuzione da parte del cliente (cioè al pagamento, momento anch’esso successivo alla stipula del contratto) ma che, stante la disposizione degli A.E.C. sopra richiamati, tali provvigioni non possano essere considerate utili ai fini del computo delle indennità di fine rapporto.

Condividi su Facebook Condividi su LinkedIn Stampa pagina