L’agente di commercio non ha il potere di impegnarsi al ritiro della merce difettosa. Il codice civile attribuisce all’intermediario un potere di mera rappresentanza attiva e passiva del preponente limitato alla ricezione dei reclami relativi alle inadempienze contrattuali e al promovimento delle procedure cautelari. In mancanza dello specifico ed eccezionale conferimento di un potere di rappresentanza piena - il quale rende applicabili, oltre alle norme dell’agenzia anche quelle del mandato, non rientra nel limitato potere di rappresentanza dell’agente il riconoscimento di specifici diritti, ivi compreso quello di accettare la restituzione della merce da parte del cliente.
Ambito normativo
Il legislatore civilistico riconosce all’agente, nell’ambito del contratto di agenzia, un potere di rappresentanza, per il quale non è necessario un esplicito conferimento (cd. Rappresentanza legale). Viceversa, il richiamato conferimento risulta necessario se i poteri che a lui vengono attribuiti sono più ampi di quelli che gli spettano per legge, o se sono più limitati o addirittura esclusi. In tal senso depone il contenuto dell’art. 1745 c.c. secondo cui “Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatte all’agente. L’agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo”.
L’acquirente, pertanto, potrà legittimamente far valere la mancata esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, attraverso dichiarazioni e/o reclami direttamente nei confronti dell’agente, abilitato a ricevere le asserite inadempienze.
Allo stesso modo all’intermediario è:
a) attribuita facoltà di richiedere provvedimenti cautelari finalizzati a garantire, in via provvisoria, la tutela di un diritto che risulterebbe irrimediabilmente pregiudicato se si attendesse la definizione in sede ordinaria della controversia (es.: il sequestro conservativo);
b) riconosciuto un vero e proprio potere di rappresentanza processuale così da poter instaurare giudizi di merito per discutere davanti al giudice della controversia nata con il terzo acquirente, controparte della ditta mandante.
Fattispecie concreta: la vicenda processuale
Qualche tempo dopo la conclusione del contratto d’agenzia, avente per oggetto l’acquisto di macchinari confezionatrici, la società acquirente rappresentava all’agente di non essere tenuta al pagamento stante la non conformità della fornitura.
A seguito delle rimostranze della ditta, l’agente di commercio manifestava l’intenzione di impegnarsi al ritiro dei macchinari non funzionanti. La preponente, non riconoscendo alcun potere rappresentativo in capo al proprio intermediario, citava in giudizio la controparte richiedendo, per intero, il pagamento del corrispettivo della vendita. Nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, la società acquirente eccepiva che i difetti di fabbrica dei macchinari erano stati prontamente denunciati all’agente di commercio, soggetto munito di potere di rappresentanza a ricevere reclami relativi ai vizi della merce; da ciò, secondo la prospettazione di parte, doveva ritenersi vincolante l’obbligo di ritiro della merce dichiarato dall’agente medesimo e, di conseguenza, l’annullamento del contratto di compravendita. Tale posizione interpretativa è stata confutata dal preponente che contestava la fondatezza dell’opposizione rilevando che nessuna denuncia dei vizi era pervenuta alla società.
La soluzione dei Collegi Territioriali
Il tribunale adito da parte attrice rigettava l’opposizione all’atto esecutivo in quanto:
a) non sussisteva la prova che il contratto di vendita fosse stato stipulato tramite l’agente di commercio segnalato dall’acquirente;
b) in ogni caso, non risultava agli atti che l’agente fosse munito del potere rappresentativo al momento della denuncia dei vizi.
La Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado rilevando che, indipendentemente dalla tempestività della denuncia, non era stata prodotta alcuna segnalazione dei vizi delle macchine da parte dei clienti dell’agente di commercio, non era nota la natura dei vizi né questa poteva risultare dalle dichiarazioni rese dall’agente. Avverso la pronuncia del Collegio di secondo grado, parte acquirente proponeva ricorso per cassazione deducendo che la prova del potere rappresentativo avrebbe dovuto essere fornita dal venditore e non dal compratore, essendo l’ordine di acquisto avvenuto tramite l’agente. Richiamando la disposizione di cui all’art. 1745 c.c., il ricorrente sosteneva che nell’accezione di “reclami relativi alle inadempienze contrattuali” rientrasse anche la denuncia dei vizi, che sarebbe stata regolarmente effettuata all’agente, circostanza ammessa dal medesimo, il quale avrebbe anche dato atto dell’impegno della venditrice al ritiro dei prodotti invenduti.
La posizione della Corte di Cassazione
L’agente di commercio non ha il potere di impegnarsi al ritiro della merce difettosa. La Corte di Cassazione civile sez. II, con sentenza23/06/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 23/06/2021), n.18001, ha confermato le statuizioni della Corte d’Appello richiamando il contenuto dell’art. 1745, c.c. secondo cui in difetto di specifici poteri di rappresentanza, come nel caso deciso, l’agente non ha un potere di disposizione dei diritti del mandante.
L’agente, prosegue il Supremo Collegio, “…ha un potere di rappresentanza attiva e passiva del preponente limitato alla ricezione dei reclami relativi alle inadempienze contrattuali e al promovimento delle procedure cautelari. In mancanza dello specifico ed eccezionale conferimento di un potere di rappresentanza piena - il quale rende applicabili oltre alle norme dell’agenzia anche quelle del mandato – non rientra nel limitato potere di rappresentanza dell’agente il potere di riconoscimento di diritti, né quello di accettare la restituzione della merce da parte del cliente... (Cassazione civile sez. II, 31/08/2017, n. 20602)”.
Osservazioni conclusive
In assenza della prova di uno specifico potere rappresentativo, l’agente non ha il potere di riconoscere i vizi della merce, né di impegnarsi al ritiro dei prodotti non funzionanti o non conformi a quanto pattuito.
Pertanto, qualora all’agente non sia stato riconosciuto espressamente tale specifico potere, se la ditta acquirente avanza reclami riguardanti la non conformità della merce alle pattuizioni contrattuali, l’intermediario, provvederà ad annotare la rimostranza comunicandola alla ditta mandante.