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lunedì 30 giugno 2025

News - Rinnovo l'AEC per gli agenti e rappresentanti di commercio del settore terziario

News

Le principali novità dell’accordo, che tengono conto dei mutamenti del mercato avvenuti negli anni

 

Il 4 giugno 2025 è stato sottoscritto, a Roma, in Confcommercio, il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) per il settore del commercio, che disciplina i rapporti tra agenti di commercio e aziende mandanti.

L’accordo è stato firmato da Agenti FNAARC, la Federazione Nazionale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, che ha partecipato attivamente alla trattativa, insieme a tutte le principali organizzazioni di rappresentanza degli agenti di commercio e delle case mandanti.

L’Accordo vuole fare chiarezza e attualizzare il contratto di agenzia rispetto all’evoluzione dell’attività di promozione e rappresentanza, per rendere più stabile, duraturo e produttivo il rapporto di collaborazione tra agente e casa mandante. 

Di seguito in sintesi le principali novità apportate ai singoli istituti:

  • Art. 1 – Definizioni

Nel corso dei 16 anni intercorsi dall’ultimo rinnovo ad oggi il mercato di riferimento è stato interessato da profondi ed incisivi mutamenti: il commercio elettronico si è sempre più consolidato incidendo sulla modalità di vendita nonché sull’attività tipica dell’agente di commercio.

Sulla base di questo assunto è stato compiuto un importante passo nelle definizioni di cui all’art. 1 dell’AEC prevedendo che venga considerata promozione della conclusione di contratti “quanto stabilito dalle parti in termini di attività orientate alla vendita di beni o servizi anche a mezzo del canale del commercio elettronico aziendale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1748, co. 1, del Codice Civile”.

È stato così modernizzato l’AEC con un allargamento all’e-commerce prendendo atto dell’ormai imprescindibile integrazione tra negozio fisico e vendita online. Contestualmente è stato delimitato il canale di vendita del commercio elettronico, prevedendo che la corresponsione delle provvigioni agli agenti sia riconosciuta dove la vendita avvenga attraverso il portale aziendale.

  • Art. 1 bis - Definizione base di calcolo

È stato inserito l’art. 1-bis sulla definizione delle basi di calcolo, prevedendo un allargamento circoscritto ad alcune voci legate a quanto corrisposto “esclusivamente a titolo di rimborso o concorso spese forfettari, premi per il risultato, coordinamento degli agenti o incasso, ancorché contrattualizzati separatamente, oltre a quanto eventualmente pattuito nella contrattazione individuale” e lasciando spazio alla computabilità o meno nel singolo istituto contrattuale.

Il suddetto criterio per la base di computo, trasposto nel nuovo art. 1 bis, è stato successivamente preso a riferimento nell’ambito dei molteplici articoli ed istituti dell’AEC:

  • patto di non concorrenza
  • contratto a tempo determinato
  • indennità di risoluzione del rapporto
  • indennità suppletiva di clientela

 

  • Art. 2 – Contratto a tempo determinato

All’art. 2 è stato disciplinato il termine del contratto a tempo determinato che può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell’agente o rappresentante espresso in forma scritta non più di 2 volte consecutivamente.

  • Art. 3 – Zona di attività e variazioni del contenuto economico del rapporto

Sono state prese a riferimento nuove percentuali di variazioni in peius per l’agente di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari saranno considerate nella base di calcolo (anche qui è stato preso a riferimento il nuovo art. 1 bis).

Pertanto le nuove percentuali saranno:

  • di lieve entità, quando comportino modifiche in peius per l’agente comprese tra 0 e 5 per cento delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari di competenza dell’agente nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
  • di media entità, quando comportino modifiche in peius per l’agente comprese tra 5 e 15 per cento delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari di competenza dell’agente nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero;
  • di sensibile entità, quando comportino modifiche in peius per l’agente superiori al 15 per cento delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari di competenza dell’agente nell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero.

Inoltre, le variazioni non potranno essere adottate, se di sensibile entità, nei primi 12 mesi di durata del contratto. È stato anche previsto che le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta sia per i pluri che per i monomandatari.

  • Art. 4 – Diritti e doveri delle parti

É stato concordato che il preponente sia tenuto a fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più produttiva il proprio mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio, entro e non oltre il termine di 30 giorni da quando ha ricevuto l’ordine, della impossibilità di poterlo evadere totalmente o parzialmente.

Il preponente dovrà, inoltre, fornire all’agente tutti i dati relativi al fatturato della zona e/o prodotti e/o clienti oggetto del contratto, anche ai fini del calcolo delle indennità di fine rapporto. A tal fine è stato previsto che il preponente si strutturi tecnologicamente per la ripartizione territoriale del fatturato.

  • Art. 5 – Provvigioni

Conseguentemente all’introduzione del commercio elettronico, nell’ambito dell’art. 1 è stata modificata la disciplina relativa alle provvigioni, prevedendo che il preponente sia tenuto a riconoscere all’agente quanto maturato sulle vendite eseguite attraverso il canale del commercio elettronico aziendale, registrando tali vendite negli estratti conto.

  • Art. 7 – Liquidazione delle provvigioni

Il preponente dovrà fornire all’agente o rappresentante di commercio, alla fine di ogni mese o trimestre, le copie delle fatture inviate ai clienti, o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvigionale. Inoltre, per gli affari che prevedono da parte del compratore l’esecuzione non oltre 90 giorni, gli anticipi provvigionali potranno essere pagati nella misura del 70% della provvigione.

  • Art. 8 – Patto di non concorrenza

Anche nell’ambito del patto di non concorrenza è stato riportato il criterio della nuova base di calcolo, di cui all’art. 1 bis più favorevole all’agente.

  • Art. 10 – Gravidanza, Puerperio, Maternità e Paternità

In tema di politiche sociali, è stata prevista la facoltà, per il padre agente di commercio, di astenersi dallo svolgimento dell’attività per un massimo di 20 giorni dalla nascita o adozione/affido del figlio.

  • Art. 11 – Preavviso

Sono stati ampliati i termini del preavviso per gli agenti o rappresentanti operanti in forma di monomandatario. Il preavviso è ora previsto di cinque mesi per i primi tre anni di durata del rapporto (in precedenza erano 5 anni), 6 mesi dal quarto anno iniziato in poi, 7 mesi dal quinto anno iniziato in poi, otto mesi dal sesto anno iniziato in poi.

  • Artt. 12 e 13 – Indennità di fine rapporto

Prendendo atto di molti indirizzi giurisprudenziali, nonché del nuovo scenario nell’ambito del contratto di agenzia, sempre più caratterizzato da forme aggregative, è stata prevista la corresponsione dell’indennità di fine rapporto anche agli agenti costituiti in forma di società di persone.

Inoltre, sulla scorta del lungo arco temporale di mancato adeguamento degli scaglioni delle indennità di fine rapporto (dal 2002 ad oggi), sono stati fissati, a decorrere dal 1 gennaio 2026, i nuovi limiti per il calcolo della predetta indennità. A partire da tale data l’indennità per lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato o determinato è stabilita come di seguito:

agenti senza obbligo di esclusiva:

  •  4% su quota fino a 12.000 euro
  • 2% su quota tra 12.000 euro e 18.000 euro
  •  1% su quota oltre i 18.000 euro

 

agenti con obbligo di esclusiva:

  • 4% su quota fino a 24.000 euro
  • 2% su quota tra 24.000 euro e 36.000 euro
  • 1% su quota oltre i 36.000 euro

 

  • Art. 14 – Incremento del fatturato

Con l’obiettivo di dare una maggiore certezza rispetto alla definizione di incremento del fatturato, è stata prevista un’alternativa alla determinazione di tale incremento attraverso il confronto dei valori delle provvigionim, laddove manchino i dati relativi al volume delle vendite effettuate dalla casa mandante. Il raffronto tra dati iniziali e dati finali va effettuato in termini omogenei: pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, e/o la clientela, e/o i prodotti, e/o le provvigioni, gli effetti di queste variazioni devono essere neutralizzati/considerati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti.

Per approfondimenti sul contenuto del nuovo AEC è possibile contattare e prendere appuntamento con gli Uffici della Fnaarc - Confcommercio di Vicenza (tel. 0444 964300).

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