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NUOVO CONTO TERMICO

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato nei mesi scorsi il Decreto che definisce le nuove regole del meccanismo di sostegno che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (nuovo conto termico 3.0).

L’operatività del Decreto è condizionata dall’approvazione da parte del GSE delle norme tecniche che potrebbero essere pubblicate entro la fine del corrente anno.

L’Associazione, per il tramite della società di consulenza convenzionata, è a disposizione per maggiori informazioni e per supportare le aziende nella presentazione della domanda di contributo.

 

SOGGETTI BENEFICIARI
Tra le principali novità del Conto Termico 3.0, l’estensione alle imprese degli interventi di efficienza. Sono ammessi ai benefici previsti dal Decreto, in relazione a uno o più interventi, infatti, le imprese per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario.

I soggetti ammessi devono avere la disponibilità dell’edificio (esistente e dotato di impianto di climatizzazione invernale) ove l’intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.

Nel caso in cui il soggetto ammesso sia un’impresa, la stessa non deve essere in difficoltà (secondo specifica Comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea) e nei confronti della stessa non deve pendere ordine di recupero da parte della Commissione europea.

 

INTERVENTI FINANZIATI
Gli interventi finanziabili
con il conto termico 3.0 si possono ricondurre a due tipologie:

1) interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici;
2) 
interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

 

Nello specifico, con riferimento al punto 1), sono incentivabili le seguenti tipologie di intervento:

a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti;
d) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni;
f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici;
g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici;
h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

Nel caso i cui il soggetto ammesso sia un’impresa, è richiesta una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10%, attestata da A.P.E. pre e post intervento

 

Con riferimento al punto 2):

a) pompe di calore;
b) 
sistemi ibridi factory made o bivalenti;
c) 
generatori a biomassa;
d) 
solare termico e solar cooling;
e) 
scaldacqua a pompa di calore;
f) 
allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti;
g) microcogenerazione alimentata da fonti rinnovabili;

Gli interventi delle due tipologie (efficienza energetica edifici/produzione di energia termica) sono incentivabili qualora rispettino le condizioni ed i requisiti tecnici definiti negli allegati al Decreto.

Le imprese, prima dell’avvio dei lavori (obbligatoria per poter accedere all’incentivo), dovranno presentare una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di alcune informazioni

 

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (massimo 65%), di importo variabile in base alla tipologia di intervento.

Il contributo è erogato in rate annuali costanti, con durata variabile a seconda dell’intervento (2/5 anni. È prevista l’erogazione di una rata unica per incentivi inferiori ai 15.000 euro).

 

ACCESSO AI CONTRIBUTI
Ai fini dell’accesso agli incentivi, il soggetto responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, attraverso la scheda-domanda, nella quale sono indicati il tipo di intervento e la spesa totale ammissibile.

La richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento (con la documentazione specifica per ogni tipologia di intervento, le fatture ed i pagamenti eseguiti), pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi.

 

TEMPISTICA ED ENTRATA IN VIGORE
Il decreto entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
avvenuta lo scorso 26 settembre.

Entro i 60 giorni successivi all’entrata in vigore, il GSE dovrà emanare le regole operative e aggiornare la piattaforma per l’invio delle richieste di accesso.

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