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CREDITI D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 5.0

Credito d'imposta per nuovi investimenti in beni strumentali all'esercizio d'impresa nell'ambito di progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva.

BENEFICIARI
È riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato - comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti - indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuino nel 2024 e nel 2025 nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Sono escluse:
- le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

 

DOTAZIONE
Il Piano Transizione 5.0 prevede uno stanziamento pari a 6,3 miliardi di euro.

 

SPESE AMMISSIBILI
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio dell’impresa e che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Occorre quindi fare riferimento, in particolare:
- ai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo le caratteristiche descritte nell’allegato A della L. n. 232/20164;
- beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) aventi le caratteristiche descritte nell’allegato B della L. n. 232/20165.

Sono inoltre agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
b) le spese per la formazione del personale, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni
individuati con decreto del MIMIT e secondo le modalità ivi stabilite.



SPESE NON AMMISSIBILI
Sono in ogni caso non agevolabili gli investimenti:
- ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n.1357/2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente;
- in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 

MISURA DEL CONTRIBUTO
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura proporzionale alla spesa sostenuta per l’investimento. L’aliquota del credito d’imposta varia a seconda della consistenza dell’investimento e del risultato, in termini di riduzione dei consumi energetici, che conseguirà alla realizzazione dell’investimento.


INVESTIMENTI MISURA CREDITO D'IMPOSTA

 

FASCIA BASE

 Investimenti che consentano una riduzione dei consumi:
 - non inferiore al 3%, rispetto ai consumi di tutta la struttura;
 - o non inferiore al 5%, rispetto ai consumi del singolo processo

 

 35% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro
 15% per la quota di investimento da 2,5 a 10 milioni di euro
 5% per la quota di investimento da 10 a 50 milioni di euro

 

FASCIA INTERMEDIA

Investimenti che consentano una riduzione dei consumi:
 - superiore al 6% e fino al 10%, rispetto ai consumi di tutta la struttura;
 - o superiore al 10% e fino al 15%, rispetto ai consumi del singolo processo

 

 40% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro
 20% per la quota di investimento da 2,5 a 10 milioni di euro
 10% per la quota di investimento da 10 a 50 milioni di euro

 

FASCIA MASSIMA


Investimenti che consentano una riduzione dei consumi:
- superiore al 10%, rispetto ai consumi di tutta la struttura;
- o superiore al 15%, rispetto ai consumi del singolo processo

 

 45% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro
 25% per la quota di investimento da 2,5 a 10 milioni di euro
 15% per la quota di investimento da 10 a 50 milioni di euro


Ogni fascia (base, intermedia e massima) prevede 2 obiettivi di riduzione alternativi: il primo, è riferito ai consumi energetici dell’intera struttura produttiva; il secondo è invece riferito ai consumi del singolo processo interessato dall’investimento.

 

ITER DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità che saranno individuate con D.M. che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Le imprese dovranno inoltre presentare, in via telematica, e sulla base di un modello standardizzato, anche una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

 

CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate e non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 (art. 1, commi 1051 e ss. della legge 30 dicembre 2020, n. 178), nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica (art. 16, D.L. n. 124/2013, conv. con modif. dalla L. n. 162/2013).

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Le disposizioni attuative della misura, tra cui le modalità e i termini delle comunicazioni, delle certificazioni e di ogni altra documentazione che l’impresa beneficiaria dovrà produrre per dimostrare la spettanza della misura, saranno definiti con Decreto del MIMIT, di concerto con il MEF, sentito il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 2 aprile p.v.

 

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